Ai sensi dell’art. 89 del D. Leg.vo 81/2008, si definisce:

d)lavoratore autonomo”: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

L’obbligo di nomina del CSP/CSE sussiste solo in presenza di più imprese, dato che il Testo unico non fa esplicito riferimento alla presenza contemporanea di più lavoratori autonomi, e di converso detto obbligo non sussiste se in cantiere sono presenti solo più lavoratori autonomi, anche in presenza di un’impresa. Ciò non vuol dire che in questi casi, per maggiore scrupolo, non sia comunque opportuno procedere agli adempimenti.

Situazione parzialmente diversa è da considerarsi invece quella della c.d. “ditta individuale”, cioè l’impresa non costituita in forma societaria e iscritta in camera di commercio (ad esempio: idraulico, elettricista, falegname, ecc.), che può o meno avere dipendenti.

In linea generale, il soggetto (ad esempio l’idraulico), con partita IVA individuale e senza dipendenti iscritto in Camera di commercio è un lavoratore autonomo, mentre lo stesso soggetto, se ha dipendenti, è una ditta individuale, ed in questo caso è bene che sia computato come impresa ai fini dell’obbligo di nomina del CSP/CSE, e che rediga il POS.

Invece, l’idraulico senza dipendenti ma con un collaboratore familiare (ad esempio il figlio) è un’impresa familiare con familiare coadiutore, ed anche in tal caso si ritiene opportuno che sia computato alla stregua di un’impresa ai fini dell’obbligo di nomina del CSP/CSE e che pertanto rediga il POS.

Dalla redazione