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30/11/2018

Sicurezza nei cantieri per lavori pubblici: la notifica preliminare va inviata anche al Prefetto

A seguito dell'approvazione definitiva del testo del disegno di legge di conversione del "Decreto Sicurezza" (D.L. 113/2018), in alcuni cantieri temporanei o mobili relativi a lavori pubblici, il prefetto è incluso tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori.

Il 28/11/2018 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del Decreto Sicurezza, il cui art. 26 modifica l'art. 99, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale articolo 99 rientra tra le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e prevede, per alcuni di essi, che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta una notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

L'obbligo di notifica si applica ai:

- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che ricadano nella suddetta categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

I contenuti della notifica sono fissati dall'Allegato XII del citato D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

A seguito della modifica apportata dal Decreto Sicurezza, così come modificato dalla legge di conversione, qualora si tratti di lavori pubblici, la notifica preliminare deve essere inviata anche al prefetto competente. 

Dalla redazione