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08/05/2024

Disposizioni per prevenzione e contrasto del lavoro irregolare nel Decreto PNRR 4

Il Decreto PNRR 4 ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, inasprendo il quadro sanzionatorio per le violazioni e introducendo meccanismi di premialità in caso di rispetto della normativa.

I commi 1 e da 3 a 9 dell'art. 29 del D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4, convertito in legge con la L. 56/2024) intervengono sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.

Benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
L'art. 29, comma 1, del D.L. 19/2024, tramite integrazione degli artt. 1175 e 1175-bis della L. 296/2006, modifica i requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefìci normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.
In particolare, si prevede che tali benefici siano subordinati anche all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui individuazione è demandata ad apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Modifica del quadro sanzionatorio
L'art. 29, comma 3, del D.L. 19/2024, prevede l'incremento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 3 del D.L. 12/2002 per il caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
L'art. 29, comma 4, del D.L. 19/2024, modificando l’art. 18 del D. Leg.vo 276/2003, modifica inoltre il quadro sanzionatorio in caso di violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro; con riferimento anche alla fattispecie di somministrazione fraudolenta, che ricorre quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro
L’art. 29, commi 7-9, del D.L. 19/2024, introduce altresì un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l’iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che viene appositamente istituita.
In particolare, in caso non emergano violazioni o irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ispettorato rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro - previo assenso - in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, denominato Lista di conformità INL.
I datori di lavoro a cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Dalla redazione