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25/06/2024

Verifica di congruità della manodopera in edilizia (DURC di congruità)

Guida completa al DURC di congruità per committenti, imprese, direttori dei lavori, RUP. Normativa di riferimento e aspetti generali - Ambito applicativo della verifica di congruità - Indici di congruità della manodopera aggiornati al 09/05/2024 - Rilascio del DURC di congruità - Modalità per la verifica di congruità - Obblighi del RUP e del DL e relative sanzioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ASPETTI GENERALI - In attuazione del comma 10-bis, dell’art. 8 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) è stato emesso il D.M. 25/06/2021, n. 143 con il quale si definiscono le modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l’attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da parte di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, e prevede il rilascio di un’attestazione di congruità (c.d. “DURC di congruità”).

AMBITO APPLICATIVO DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ - L’art. 2 del D.M. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata si applica:
* in relazione ai lavori pubblici di qualsiasi importo;
* in relazione ai lavori privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 Euro.
Per il calcolo del “valore complessivo dell’opera” bisogna fare riferimento:
* negli appalti pubblici, al valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso (inclusi gli oneri della sicurezza);
* negli appalti privati soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa, mentre negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di IVA.
Vedi in proposito risposte a FAQ della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), capitolo 17 (File disponibile in allegato).

Sulla base dell’art. 2 del D.M. 143/2021, comma 1, e di quanto chiarito dalle risposte a FAQ della CNCE - vedi FAQ 18.1 e 26.3 (File disponibile in allegato) - sono soggetti a verifica di congruità tutti gli interventi realizzati nel settore edile, corrispondenti ai requisiti indicati nel D.M. 143/2021, indipendentemente dal fatto che l’impresa affidataria sia o meno iscritta alla Cassa edile o che applichi il CCNL edile, compresi i lavoratori autonomi.
I lavori edili sono quelli contemplati dall’Allegato X al D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza).
È inoltre utile ricordare che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, le imprese che non svolgono tali attività ma che operano comunque nei cantieri, ad esempio il serramentista per la fornitura e posa in opera, sono escluse dalla verifica di congruità, in quanto considerate non edili (vedi risposta a FAQ 21.4 - File disponibile in allegato).
Tuttavia, nel diverso caso in cui sia un’impresa edile (cioè, che svolge attività incluse nell’Allegato X) ad occuparsi dell’acquisto e della posa in opera (dei serramenti, per rimanere all’esempio) anche tale attività dovrà adempiere agli obblighi.
Quanto ai lavori accessori eseguiti nell’ambito di appalti non aventi natura edile (ad esempio la realizzazione di un impianto elettrico civile), qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (ad esempio, le tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni), ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X lavori di piccola entità), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità (vedi FAQ 12.5 - File disponibile in allegato).

INDICI DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA - L’art. 3 del D.M. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione a indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.
È disponibile in allegato la tabella degli indici di congruità aggiornati all’Accordo del 09/05/2024. Per la declaratoria con la descrizione delle lavorazioni di riferimento per ciascuna categoria, si rinvia alla Tabella A dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici.

RILASCIO DEL DURC DI CONGRUITÀ - L’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità, sono da svolgersi tramite le procedure disponibili su “CNCE_EdilConnect” (www.congruitanazionale.it), lo strumento che il sistema nazionale edile ha messo a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi, in attuazione dell’art. 3 del D.M. 143/2021, comma 4.
L’utilizzo del portale EdilConnect è obbligatorio (art. 3 del D.M. 143/2021, comma 4) e il sistema consente l’accesso a tutte le imprese, iscritte o meno in Cassa Edile (vedi risposta a FAQ 18.1 - File disponibile in allegato).
Le imprese affidatarie dovranno quindi inserire in EdilConnect il cantiere soggetto a congruità, indipendentemente dalla natura, dal CCNL applicato e dalla forma giuridica (art. 3 del D.M. 143/2021, comma 2), e comunicare informazioni quali: il valore complessivo dell’opera, il valore dei lavori edili previsti, la committenza e gli eventuali subappalti e sub-affidamenti, eventuali varianti.
Si rinvia per ulteriori dettagli al sito web sopra indicato, ed al completo manuale per l’utente ivi disponibile.

MODALITÀ PER LA VERIFICA DI CONGRUITÀ - La verifica di congruità:
* per i lavori pubblici, è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
* per i lavori privati, deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, viene rilasciata ugualmente l’attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento (art. 5 del D.M. 143/2021, comma 4 - Formula disponibile nel Formulario).
Qualora non sia possibile attestare la congruità, vengono evidenziate analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 143/2021, comma 5, l’impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati (vedi modello dichiarazione sostitutiva - Formula disponibile nel Formulario).
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità; al contrario, in mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC online, di cui al D.M. 30/01/2015 (art. 5 del D.M. 143/2021, comma 6).
Ai fini del raggiungimento della congruità possono concorrere anche le ore di straordinario effettuate dai dipendenti delle imprese, nella misura in cui trattasi di ore eccedenti quelle previste contrattualmente e siano adeguatamente comprovate mediante idonea documentazione (ad esempio copia cedolini paga, dichiarazione della direzione dei lavori ecc. - vedi risposta a FAQ 21.4 File disponibile in allegato - vedi Formula disponibile nel Formulario).

OBBLIGHI DEL RUP E DEL DL E RELATIVE SANZIONI - L’art. 29 del D.L. 02/03/2024, n. 19, ha previsto, al comma 10, che prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP (negli appalti pubblici) e il direttore dei lavori o il committente (negli appalti privati), verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. 143/2021, sopra illustrate.
I commi 11 e 12 dell’art. 29 del D.L. 19/2024, come modificati dal D.L. 60/2024, prevedono le seguenti sanzioni:
* negli appalti pubblici (senza soglia di importo), l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del RUP in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile. Inoltre, l’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC, anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lettera b), dell’art. 222 del D. Leg.vo 36/2023, comma 3 (vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici);
* negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 Euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori (ove nominato, o del committente stesso in mancanza di nomina), dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 Euro a carico del direttore dei lavori o, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, del committente.
All’accertamento delle violazioni, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni nel caso di appalti privati, provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

Dalla redazione