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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Patente a crediti cantieri: indicazioni dell'Ispettorato del lavoro sul regime sanzionatorio
REGIME SANZIONATORIO PATENTE A CREDITI - La Nota dell'Ispettorato del lavoro (INL) 09/12/2024, n. 9326 fornisce prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo al sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi tramite crediti (c.d. patente a crediti), previsto dall'art. 27 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così come sostituito dall’art. 29, comma 19, del D.L. 02/03/2024, n. 19.
In particolare, la Nota INL 9326/2024 fornisce chiarimenti sui seguenti argomenti.
Patente a crediti e operatività nel cantiere
L'INL richiama le disposizioni dell'art. 27 del D. Leg.vo 81/2008 e ricorda che:
- una prima eccezione all’obbligo del possesso della patente è contenuta all'art. 27 comma 2, del D. Leg.vo 81/2008, ai sensi del quale nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività;
- un’ulteriore eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è contenuta nell'art. 27, comma 10, del D. Leg.vo 81/2008, che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 81/2008. Tale ipotesi trova applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate. Per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. L’eccezione contenuta al comma 10 non risulta applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.
Sanzione amministrativa
L'INL indica che il riferimento economico necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio (di cui all'art. 27, comma 11, del D. Leg.vo 81/2008), pari al 10% del valore dei lavori - da considerarsi al netto dell’IVA - vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
La Nota inoltre evidenzia che in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D. Leg.vo 81/2008.
Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
L'INL indica che, nelle ipotesi previste dall'art. 27, commi 10 e 11, del D. Leg.vo 81/2008, il personale ispettivo dovrà provvedere ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.
Verifiche del committente e del responsabile dei lavori
Con riferimento agli obblighi di verifica del committente o del responsabile dei lavori, previsti dalla lett. b-bis), dell'art. 90, comma 9, del D. Leg.vo 81/2008, l'INL distingue diverse ipotesi e chiarisce che la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro prevista dall'art. 157 del D. Leg.vo 81/2008 (lett. c) è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 01/10/2024 e trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere per le quali non sia stato verificato il possesso del titolo.