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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 09/04/2015, n. 11
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/10/2024, n. 21
- L.R. 25/09/2024, n. 16
- L.R. 30/10/2023, n. 15
- L.R. 18/04/2023, n. 4
- L.R. 08/03/2021, n. 3
- L.R. 20/03/2020, n. 2
- L.R. 01/08/2019, n. 6
- L.R. 27/12/2018, n. 14
- L.R. 27/12/2018, n. 12
- L.R. 16/11/2018, n. 9
- L.R. 28/12/2017, n. 20
- L.R. 24/11/2017, n. 17
- Sent. Corte Cost. 10/11/2017, n. 234
- L.R. 29/12/2016, n. 18
- L.R. 17/08/2016, n. 10
- L.R. 11/04/2016, n. 5
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Capo I - Oggetto e finalità |
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Art. 2 - (Finalità)1. Il presente testo unico persegue, in particolare, le seguenti finalità: a) la tutela della salute quale diritto fondamentale della persona e della comunità; |
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PARTE I - SANITÀ |
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TITOLO I - NORME SUL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 3 - (Ordinamento del servizio sanitario regionale)1. L'ordinamento del Servizio sanitario regionale è costituito dal complesso di funzioni, attività e strutture che, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto delle disposizioni di cui al decre |
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TITOLO II - SOGGETTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE |
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Capo I - Competenze della Regione e dei Comuni |
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Art. 4 - (Assetto istituzionale)1. Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale la Regione e i comuni. |
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Art. 5 - (Competenze della Regione)1. Spettano alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo, verifica e valutazione delle attività svolte nell'ambito del Servizio sanitario regionale, nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla normativa statale. 2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per regolare la produzione e l'erogazione dei servizi sanitari da parte degli operatori pubblici e privati nel territorio r |
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Art. 6 - (Competenze del Comune)1. Il Comune partecipa alla realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario regionale concorrendo alla programmazione sanitaria regionale. 2. Il Comune in particolare tutela i citta |
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Art. 7 - (Poteri del sindaco)1. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale si avvale dei |
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Art. 8 - (Conferenza dei sindaci)1. In ciascuna delle aziende unità sanitarie locali di cui all’art. 18 è costituita la Conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei Comuni per l'espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza. 2. La Conferenza dei sindaci svolge le sue funzioni tramite il Consiglio di rappresentanza composto da quattro membri e dal presidente della Conferenza stessa. Nel Consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i sindaci dei due Comuni con maggior numero di abitanti. 3. La Conferenza dei sindaci approva, entro sessanta giorni dall'insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento recante anche la disciplina per la nomina del presidente e del Consiglio di rappresentanza di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce i criteri di rappresentanza in relazione alla rispettiva consiste |
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Art. 9 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali nell'ordinamento sanitario regionale)1. Le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria regionale, di seguito Conferenza permanente, già istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419 |
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Capo II - Competenze dell'Università |
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Art. 10 - (Università)1. Il rapporto tra le università e la Regione è regolato, in particolare, da protocolli di intesa ai sensi della normativa vigente. 2. La Giunta regionale stipula protocolli d'intesa con l'Università degli Studi di Perugia per la partecipazione della stessa al processo di programmazione sanitaria e, in particolare, per la regolamentazione dell'apporto universi |
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TITOLO III - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE |
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Capo I - Pianificazione e programmazione |
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Art. 11 - (Livelli e strumenti di pianificazione e programmazione)1. La pianificazione e la programmazione sanitaria della Regione assicurano, in coerenza con i principi di cui al d.lgs. 502/1992, lo sviluppo dei servizi di prevenzione, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale. 2. Sono strumenti della pianificazione sanitaria a livello regionale: |
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Capo II - Piano sanitario regionale, piano attuativo e programma delle attività territoriali |
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Art. 12 - (Piano sanitario regionale)1. Il Piano sanitario regionale, elaborato in coerenza con il Piano sanitario nazionale, è lo strumento con il quale la Regione definisce gli obiettivi di salute e di politica sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione attraverso idonei indicatori dello stato di salute della popolazione medesima. 2. Il Piano sanitario regionale, di durata triennale, definisce i |
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Art. 13 - (Procedimento di approvazione del piano sanitario regionale)1. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale è adottato dalla Giunta regionale ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui ai commi 2 e 3 e degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 4. 2. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale è inviato, per l'acquisizione dei relativi pareri, al CAL di cui all’articolo 9, |
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Art. 14 - (Piano attuativo)1. Il Piano attuativo è lo strumento di pianificazione mediante il quale le aziende sanitarie regionali regolano le proprie attività, in attuazione delle linee di indirizzo della programmazione regionale. 2. Il Piano attuativo definisce, in rapporto agli obiettivi determinati ed ai livelli uniformi ed essenziali di assistenza, la programmazione delle attività da svolgere e individua le modalità operative ed organizzative per il perseguimento degli obiettivi stessi. |
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Art. 15 - (Programma delle attività territoriali)1. Il Programma delle Attività Territoriali, di seguito denominato PAT, i cui contenuti sono fissati all'articolo 3-quater, commi 2 e 3 del d.lgs. 502/1992, è lo strumento programmatorio del distretto in cui sono definiti i bisogni prioritari e gli interventi di natura sanitaria e socio-sanitaria necessari |
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Art. 16 - (Relazioni sanitarie)1. Per il miglioramento della qualità del Servizio sanitario regionale, e al fine di definire le strategie dei successivi Piani sanitari regionali, la Giunta regionale predispone, al completamento di ogni ciclo di pianificazione sanitaria regionale, la rel |
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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE |
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Capo I - Istituzione e compiti delle Aziende sanitarie regionali |
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Art. 17 - (Principi generali per la gestione dei servizi sanitari da parte delle aziende sanitarie regionali)1. Le aziende sanitarie regionali pianificano le attività ed i servizi sulla base di percorsi assistenziali in grado di assicurare la continuità delle cure attraverso un modello integrato tra servizi territoriali e servizi ospedalieri. 2. Le aziende sanitarie regionali devono garantire il coordinamento delle prestazioni correlate alle condizioni d |
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Art. 18 - (Istituzione delle aziende unità sanitarie locali)1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente testo unico, è confermata l'istituzione di una unità sanitaria locale, già istituita ai sensi dell |
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Art. 19 - (Organizzazione delle Aziende unità sanitarie locali)1. Le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, organizzano i propri servizi e l'attività di competenza attenendosi ai seguenti criteri: a) autonomia organizzativa dei livelli decisionali, al fine della efficienza operativa; b) articolazione dei servizi idonea a garantire l'erogazione e l'acquisizione delle prestazioni individuate nel Pi |
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Capo II - Aziende ospedaliere ed aziende ospedaliero universitarie |
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Art. 20 - (Aziende ospedaliere)1. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e imprenditoriale. 2. Sono aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale di rilievo nazionale di alta specialità: l'Azienda Os |
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Art. 21 - (Aziende ospedaliero-universitarie)1. In attuazione del d.lgs. 517/1999 possono essere costituite le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) dello stesso decreto legislativo. 2. Le modalità di costituzione della Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e della Azienda ospedaliero-universitaria di Terni sono disciplinate dal comma 3. 3. La cost |
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Capo III - ATTO AZIENDALE E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA |
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Art. 22 - (Atto aziendale)1. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono disciplinate dall'atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis del d.lgs. 502/1992. L'atto aziendale contiene, in particolare: a) l'individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica e le competenze dei relativi responsabili. L'atto aziendale attribuisce ai responsabili delle diverse strutture in cui si articola l'azienda poteri gestionali e competenze dec |
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Art. 23 - (Servizi gestiti in forma associata e aggregata)1. Ciascuna azienda sanitaria regionale può gestire, per conto delle altre, attività di interesse comune, anche di carattere sanitario, previa stipula di apposito accordo e può, altresì, consorziarsi per la disciplina e per lo s |
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TITOLO V - FUNZIONI GESTIONALI |
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Capo I - Organi delle aziende sanitarie regionali |
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Art. 24 - (Organi delle aziende sanitarie regionali)1. Sono organi delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-unive |
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Art. 25 - (Direttore generale: poteri e competenze)1. Il Direttore generale ha la rappresentanza dell'azienda sanitaria regionale ed è responsabile della sua gestione. Il Direttore generale, al fine di garantire il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'organizzazione da esso diretta, attribuisce, tramite l'atto aziendale di cui all’articolo 22 i poteri di gestione ad esso riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai diversi livelli gestionali. Il Direttore generale con le proprie scelte di organizzazione assicura un'adeguata distribuzione delle potestà decisionali e mantiene presso la direzione aziendale le funzioni di programmazione, di gestione strategica e di decisione generale. 2. Sono comunque riservati al Direttore generale i seguenti atti: |
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Art. 26 - (Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro)1. Il Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e nel rispetto del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della |
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Art. 27 - (Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale) |
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Art. 28 - (Valutazione dell'attività del Direttore generale)1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità e i criteri per la valutazione annuale dell'attività del Direttore generale in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, in termini di efficacia e di efficienza, dei risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati nel Piano sanitario regionale di cui all’articolo 12 "nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)" |
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Art. 29 - (Relazione sanitaria aziendale annuale)1. La relazione sanitaria aziendale è il documento che attesta i risultati raggiunti annualmente dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in attuazione del piano attuativo di cui all’articolo 14, in considerazione degli obiettivi e degli indicatori di valutazione |
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Art. 30 - (Decadenza e revoca del Direttore generale)1. La Giunta regionale può dichiarare la decadenza e la revoca del Direttore generale. La pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione del contratto dello stesso. 2. Costituiscono causa di decadenza e revoca del Direttore generale "nel rispetto dei principi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del D.Lgs. 171/2016, oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6 dello stesso arti |
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Art. 31 - (Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria: ulteriori disposizioni)1. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, è scelt |
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Art. 31-bis - (Intese e pareri con l'Università degli Studi di Perugia) |
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Art. 32 - (Collegio di direzione)1. Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito il Collegio di direzione. Il Collegio di direzione, in particolare: a) concorre al governo delle attività cliniche; b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione; |
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Art. 33 - (Collegio sindacale)1. Il Collegio sindacale è istituito presso ogni azienda sanitaria regionale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, così come previsto dall’articolo 3-ter de |
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Art. 34 - (Organo di indirizzo delle aziende ospedaliero-universitarie)1. L'organo di indirizzo di cui all’articolo 24, comma 2, è unico, per le due aziende ospedaliero-universitarie costituite ai sensi dell’articolo 21. 2. L'organo di indirizzo è composto da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, così individuati: a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia; b) il responsabile della struttura universitaria di coordinamento; c) un membro designato dal |
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Capo II - Organismi tecnico-consultivi presso le aziende sanitarie regionali |
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Art. 35 - (Consiglio dei sanitari)1. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle aziende unità sanitarie locali con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore sanitario di cui all’articolo 36. 2. Il Consiglio dei sanitari esprime parere: |
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Capo III - Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Coordinatore dei servizi sociali |
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Art. 36 - (Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Coordinatore dei servizi sociali)1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario coadiuvano il Direttore generale di cui all’articolo 25 nell'esercizio delle sue funzioni; i requisiti e le funzioni loro attribuite sono disciplinate "dagli articoli 3, comma 7 e 3-bis, comma 9 del D.Lgs. 502/1992."N69 Non possono essere nominati coloro che godono già del trattamento di quiescenza. 2. I rapporti di lavoro del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono esclusivi e sono regolati da contratti di diritto privato. 3. L'incarico di Direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali è conferito ", ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 171/ |
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Art. 36-bis (Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale)1. Sono istituiti, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 3 del D.Lgs. 171/2016, gli Elenchi region |
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TITOLO VI - ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI |
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Capo I - Dipartimenti e Distretti sanitari |
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Art. 37 - (Dipartimento)1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie regionali. 2. Il dipartimento è un'organizzazione integrata di più strutture operative omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti pur mantenendo autonomia e responsabilità professionale. |
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Art. 38 - (Distretto)1. Il Distretto è l'articolazione territoriale ed organizzativa della unità sanitaria locale per lo svolgimento delle attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse della unità sanitaria locale e degli enti locali. Ciascuna delle unità sanitarie locali è articolata in distretti e presidi ospedalieri. N136 2. Il Distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un'ampia presenza di servizi territoriali e di operatori, in modo da caratterizzarsi come soggetto di negoziazione con la direzione dell'unità sanitaria locale e di interlocuzione con il sistema del governo locale. Il Distretto si articola in centri di salute che rappresentano il punto di contatto e di accesso unico del cittadino per tutte le prestazioni sanitarie e sociali che afferiscono al sistema primario delle cure. 3. Al Distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento; il distretto, nell'ambito delle risorse assegnat |
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Art. 39 - (Direttore di Distretto)1. L’incarico di Direttore di Distretto, quale struttura Complessa, è attribuito dal Direttore generale di cui all’articolo 25 ad un dirigente sanitario del SSN che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del d.lgs. 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il conferim |
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Art. 40 - (Comitato dei sindaci di Distretto)1. A livello distrettuale è istituito il Comitato dei sindaci di Distretto composto da tutti i sindaci dei co |
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Art. 41 - (Presidi ospedalieri e Ospedali)1. I presidi ospedalieri sono costituiti da uno o più ospedali inseriti nelle aziende sanitarie regionali secondo l’articolazione definita nella Tabella 1 Art. 41 (Presidi ospedalieri e Ospedali) dell’Allegato |
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Capo II - Dipartimento di prevenzione |
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Art. 42 - (Dipartimento di prevenzione)1. Il dipartimento di prevenzione, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che trova collocazione funzionale nel distretto di cui all’art. 38 quale macrostruttura organizzativa. Il dipartimento di prevenzione eroga le prestazioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita dei singoli e della collettività, attraverso interventi che possono superare i confini del settore sanitario e coinvolgere l'intera società civile. 2. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del piano attuativo di cui all’art. 14 ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. |
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Art. 43 - (Direttore del dipartimento di prevenzione)1. Il Direttore del dipartimento di prevenzione è nominato dal Direttore generale di cui all’art. 25 tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate ai sensi dell’ |
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Art. 44 - (Coordinamento delle macroaree del dipartimento di prevenzione)1. Per ciascuna delle quattro macroaree il Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, sentito il Direttore del dipartimento di cui all’articolo 43, nomina un |
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TITOLO VII - PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE |
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Capo I - Personale dipendente del S.S.R. |
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Art. 45 - (Organico e ruoli nominativi)1. Il personale dipendente del Servizio sanitario regionale è iscritto nei ruoli nominativi costituiti e gestiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dalle singole aziende sanitarie regionali cui è conferita la competenza della gestione giuridica ed economica del personale dipendente. Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, il codice fiscale, la data di assunz |
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Art. 45-bis - (Designazioni componente regionale nelle commissioni esaminatrici per i ruoli della dirigenza del S.S.R.)1. Al fine della designazione dei direttori di struttura compl |
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Art. 46 - (Personale in stato di quiescenza. Disciplina degli incarichi)1. Al personale dipendente delle Aziende sanitarie regionali in stato di quiescenza possono essere conferiti incarichi nei limiti e nel rispetto delle |
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Art. 47 - (Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle aziende sanitarie regionali)1. La disciplina dei compensi è stabilita dalle Aziende sanitarie regionali con atto del Direttore generale, |
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Art. 47-bis - (Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)1. Gli enti del Servizio s |
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Art. 47-ter - (Procedure attuative del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015)[1. Le aziende sanitarie region |
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Capo II - Incarichi di direzione di struttura nelle aziende sanitarie regionali |
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Art. 48 - (Incarichi di direzione)1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le procedure per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o di str |
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Art. 49 - (Esclusività del rapporto di lavoro) |
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Art. 50 - (Indennità)1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro d |
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TITOLO VIII - FORMAZIONE IN SANITÀ |
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Capo I - Operatore socio sanitario |
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Art. 51 - (Istituzione della figura professionale di operatore socio-sanitario)1. È istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario. |
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Art. 52 - (Formazione)1. La Giunta regionale provvede alla programmazione dei corsi e alle attività didattico-formative relative all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario. |
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Art. 53 - (Contesti operativi e relazionali)1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività: |
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Art. 54 - (Requisiti di accesso)1. Per l'accesso al corso di formazione di operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'ob |
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Art. 55 - (Organizzazione didattica)1. La didattica è strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e comprende: a) un modulo |
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Art. 56 - (Materie di insegnamento e tirocinio)1. Le materie di insegnamento, relative al moduli didattici di cui all’articolo 55 sono articolate nelle seguenti aree disciplinari: |
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Art. 57 - (Esame finale e rilascio dell'attestato)1. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame costituita da |
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Art. 58 - (Titoli pregressi)1. La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'ac |
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Art. 58-bis - (Crediti formativi)1. A seguito della revisione dei percorsi dell'istru |
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Art. 58-ter - (Regolamentazione) |
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Capo I-bis - Assistente di studio odontoiatrico |
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Art. 58-quater - (Istituzione della figura professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico)1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (Individuazione del profilo professionale dell |
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Capo I-ter Formazione in ambito sanitario |
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Art. 58-quinquies - (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali)1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e destinate per la formazione in sanità e |
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TITOLO IX - INDIRIZZI E CRITERI DI FINANZIAMENTO - SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE - CONTROLLI |
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Capo I - Determinazione del fabbisogno e finanziamento del servizio sanitario regionale |
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Art. 59 - (Determinazione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario regionale)1. La Giunta regionale, in sede di elaborazione del D.A.P., procede alla stima del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario regionale necessario ad assicurare, per il triennio successivo, i livelli uniformi |
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Art. 60 - (Finanziamento del Servizio sanitario regionale)1. La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale verso l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi programmatici, nell'ambito delle compatibilità economiche generali. 1-bis. Agli oneri finanziari necessari al raggiungimento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) relativamente ai presidi |
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Art. 61 - (Contabilità e controlli)1. Alla contabilità ed ai controlli delle aziende sanitarie regionali si applicano le disposizioni in materia |
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Capo II - Attività programmatica e documenti previsionali |
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Art. 62 - (Attività programmatica)1. Costituiscono strumenti dell'attività programmatica delle aziende sanitarie regionali: |
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Art. 63 - (Bilancio pluriennale di previsione)1. Le scelte compiute e le priorità individuate con i documenti di programmazione sanitaria di cui all’art. |
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Art. 64 - (Bilancio preventivo economico annuale) |
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Art. 65 - (Approvazione dei documenti economici previsionali)1. La Giunta regionale determina gli indirizzi vincolanti per la predisposizione dei bilanci di previsione. 2. Il bilancio preventivo ec |
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Art. 66 - (Contabilità economica generale)1. Le Aziende sanitarie regionali rilevano i fatti di gestione con contabilità economico-patrimoniale, ai sen |
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Art. 67 - (Contabilità analitica)1. I fatti attinenti ai centri di costo ed alle specifiche aree di attività sono rilevati con contabilità an |
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Art. 68 - (Libri obbligatori)1. Le Aziende sanitarie regionali devono tenere: a) il libro giornale; |
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Art. 69 - (Tutela della contabilità e conservazione delle scritture contabili)1. In materia di tenuta della contabilità e di conservazione delle scritture contabili si applicano le norme |
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Capo III - Mezzi finanziari |
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Art. 70 - (Fonti di finanziamento)1. Costituiscono fonti di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali: a) le risorse destinate, ai sensi dell’art. 60, alle aziende sanitarie dalla Regione a titolo di fabbisogno standard; b) i ricavi ed i proventi derivanti da prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici e privati, compresi quelli di competenza relativi all'attività libero professionale ed ai servizi a pagamento, quelli provenienti da contratti e conv |
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Art. 71 - (Finanziamento dei servizi socio-assistenziali)1. Gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati dagli Enti locali sono a totale carico degli ste |
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Capo IV - Servizio di tesoreria e di cassa |
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Art. 72 - (Servizio di tesoreria)1. Le Aziende sanitarie regionali affidano il proprio servizio di tesoreria ad una o più banche con le procedure previste da |
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Art. 73 - (Servizio di cassa)1. Le somme riscosse direttamente dalle strutture delle Aziende sanitarie regionali devono essere versate al tesoriere entro il termine e con le modalità stabilit |
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Art. 74 - (Classificazione del patrimonio)1. Le attività e le passività patrimoniali delle Aziende sanitarie regionali sono classificate secondo il pi |
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Capo V - Il bilancio d'esercizio |
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Art. 76 - (Principi e criteri per la redazione del bilancio d'esercizio)1. Nella redazione del bilancio d'esercizio delle Aziende sanitarie regionali si applicano gli articoli da 242 |
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Art. 78 - (Approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio)1. Il bilancio d'esercizio è adottato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello |
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Capo VI - Attività contrattuale |
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Art. 79 - (Attività contrattuale)1. L'attività contrattuale è esercitata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente. |
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Art. 80 - (Contabilità di magazzino)1. Le Aziende sanitarie regionali devono tenere la contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici ed agli altri beni di consumo al |
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Capo VII - Controllo di gestione |
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Art. 81 - (Controllo interno di gestione)1. Il direttore generale attua il controllo di gestione per verificare mediante la valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, il grado di economicità, di efficacia e di efficienza raggiunto dall'Azienda sanitaria r |
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Art. 82 - (Controllo regionale sulla gestione)1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle Aziende sanitarie regionali al fine di verificare il risultato di gestione conse |
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Capo VIII - Controlli |
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Art. 83 - (Controllo della Regione)1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle aziende sanitarie regionali anche ai sensi dell’articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante: a) la valutazione della conformità e congruità, rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale di cui all’articolo 12, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei seguenti atti: 1) bilancio preventivo annuale e relative variazioni; 2) bilancio pluriennale di previsione; 3) bilancio di esercizio; 4) istituz |
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Art. 83-bis - (Comitato Regionale di Valutazione (C.RE.VA.))1. È istituito il Comitato regionale di valutazione, di seguito denominato C.RE.VA., organismo nominato dalla Giunta regionale per il supporto nella valutazione delle politich |
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Art. 83-ter - (Attività Ispettiva e di vigilanza)1. È istituito l’organismo regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende sanitarie, sugli enti pubblici e privati autorizzati che affe |
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Capo IX - Patrimonio delle aziende sanitarie regionali |
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Art. 84 - (Contributi in conto capitale)1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano sanitario regionale (PSR), concede contributi |
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Art. 85 - (Disposizioni sul patrimonio sanitario)1. Al fine di ottimizzare la valorizzazione patrimoniale delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, la proprietà delle stesse è trasferita al patrimonio regionale, ferma restando la destinazione sanitaria dei proventi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29, comma 1 lettera c) del d.lgs 118/2011 con le modalità di cui al successivo articolo 86. |
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Art. 86 - (Convenzioni tra Regione e Aziende sanitarie regionali)1. Le modalità del trasferimento dei beni immobili di cui all’articolo 85, nonché dell'assegnazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli stessi a favore delle Aziende sani |
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Art. 87 - (Piano del patrimonio delle aziende sanitarie)1. Le aziende sanitarie redigono il Piano triennale del patrimonio, nel quale individuano: a) i beni destinati o da destinare all'erogazione di servizi e a sede degli uffici; b) i beni utilizzati per finalità di pubblico interesse da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, in virtù di accordi di programma o convenzioni; c) i beni destinati o da destina |
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Art. 88 - (Autorizzazione all'alienazione)1. L'autorizzazione all'atto di alienazione dei beni immobili già prevista nel piano del patrimonio definitiv |
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Art. 88-bis - (Autorizzazione all’acquisizione e alla sottoscrizione di contratti atipici) |
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Art. 89 - (Inventario generale del patrimonio)1. L'inventario generale del patrimonio comprende le attività e le passività patrimoniali di cui all’artic |
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Art. 90 - (Consegnatari dei beni patrimoniali)1. I direttori generali delle Aziende sanitarie regionali individuano, con propria deliberazione, i consegnata |
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Art. 91 - (Dichiarazione di fuori uso e di scarico)1. I beni mobili a disposizione delle Aziende sanitarie regionali non più idonei all'uso loro assegnato per v |
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Art. 91-bis - (Promozione e coordinamento dell’utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie)1. La Regione promuove e coordina, per fini umanitari o per altri scopi comunque non lucrativi, la cessione e l’utilizzo, in Italia e all’estero, del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 107, comma 2, lettera d) e commi 3 e 4 e nel rispetto della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione intern |
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Capo X - Disposizioni per la remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie |
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Art. 92 - (Remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie)1. La Regione assicura i livelli uniformi ed essenziali di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende ospedaliero-universitarie, nonché dai soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992, nel rispetto degli accordi e dei contratti di cu |
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Art. 93 - (Addebito delle prestazioni ai terzi responsabili)1. Quando le prestazioni sanitarie erogate siano determinate da fatto comportante presumibile responsabilità |
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Capo XI - Sistema informativo sanitario regionale |
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Art. 94 - (Sistema informativo sanitario regionale)1. Il Sistema informativo sanitario regionale è unitario a livello regionale e comprende dati e informazioni prodotte dai sistemi informativi delle aziende sanitarie e dei soggetti erogatori pubblici e privati accreditati della Regione. 2. Il Sistema informativo sanitario regionale: a) acquisisce i dati e le informazioni per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione regionale; b) diffonde |
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TITOLO X - PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEGLI UTENTI E FORME DI TUTELA |
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Capo I - Partecipazione |
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Art. 95 - (Informazione e partecipazione dei cittadini)1. Mediante la partecipazione i cittadini, le formazioni sociali esistenti sul territorio, gli operatori sanitari contribuiscono a migliorare l'organizzazione dei servizi e a dare impulso all'attività programmata; inoltre controllano l'efficacia e la rispondenza dell'attività medesima rispetto alle finalità perseguite dal servizio sanitario regionale. |
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Art. 96 - (Partecipazione alla programmazione)1. Ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 502/1992, la Regione promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale |
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Capo II - Diritti degli utenti |
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Art. 97 - (Diritti degli utenti)1. L'attività degli organi e degli operatori delle aziende sanitarie regionali è finalizzata ad assicurare p |
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Art. 98 - (Modalità di tutela dei diritti)1. Le osservazioni, le richieste e le proposte in ordine al funzionamento dei servizi possono essere avanzate dagli utenti all'Ufficio relazion |
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Art. 99 - (Ricorso al Difensore civico)1. Gli utenti che hanno avanzato osservazioni, richieste e proposte con la modalità di cui all’art. 98, comma 1 e non ritengano esaurienti le risposte ricevute, possono richiedere l'intervento del Difensore civico |
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TITOLO XI - ANAGRAFE SANITARIA, OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO, REGISTRI DI POPOLAZIONE E DI PATOLOGIA E COMITATO ETICO DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'UMBRIA |
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Capo I - Anagrafe sanitaria regionale |
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Art. 100 - (Istituzione dell'Anagrafe sanitaria regionale)1. È istituita l'Anagrafe sanitaria regionale quale anagrafica di riferimento del Servizio sanitario regionale, al fine di permettere l'identificazione univoca all'interno della Regione, degli assistiti, degli assistibili e dei soggetti che abbiano avut |
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Art. 101 - (Osservatorio epidemiologico regionale)1. Nell'ambito della competente direzione della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio epidemiologico regionale, di seguito denominato Osservatorio, con funzione di osservazione epidemiologica. 2. L'Osservatorio rappresenta una componente fondamentale per orientare l'azione di governo della Giunta regionale e l'attività di pianificazione delle aziende sanitarie regionali, sia nella scelta delle modalità assistenziali, che per effettuare una adeguata valutazione del soddisfacimento dei bisogni di salute emergenti nella popolazione. |
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Capo III - Registri regionali di popolazione e di patologia |
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Art. 102 - (Istituzione dei registri regionali di popolazione e di patologia)1. In applicazione del d.lgs. 196/2003, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) sono istituiti a livello regionale i seguenti registri di popolazione e di patologia: a) Registro tumori; b) Registro mesoteliomi; |
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Capo IV - Comitato Etico regionale dell'Umbria |
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Art. 103 - (Comitato Etico regionale dell'Umbria)1. Il Comitato Etico regionale dell'Umbria (CER Umbria) garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e fornisce pubblica garanzia di tale tutela. 2. Il CER Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri in autonomia relativamente a: a) sperimentazioni di farmaci, dispos |
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TITOLO XII -INTERVENTO E TRASPORTO SANITARIO |
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Capo I - Trasporto sanitario |
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Art. 104 - (Gestione del trasporto sanitario)1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza. 2. Il trasporto sanitario può essere svolto da soggetti pubblici o privati autorizzati secondo la normativa regionale vigente. Il trasporto sanitario effettuato per conto e a carico del servizio sanitario regionale è affidato a soggetti pubblici o privati accreditati secondo la normativa regionale vigente. 3. Per trasporto sanitario, ai fini dell’applicazione dei commi 5, 6 e 7, si intende: |
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TITOLO XIII - DIRITTO DI ACCESSO ALL'ASSISTENZA SANITARIA |
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Capo I - Diritto d'accesso all'assistenza sanitaria |
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Art. 105 - (Diritto di accesso alla assistenza sanitaria e ospedaliera)1. I cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri della Unione Europea presenti nel territorio dell'Umbria, hanno diritto di accedere all'assistenza sanitaria nel rispetto della normativa europea e statale. 2. La Regione garantisce altresì l'assistenza ospedaliera all'estero, secondo le dis |
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Art. 106 - (Servizi sanitari per soggetti provenienti da paesi extracomunitari e loro familiari)1. La Regione, nell'ambito ed in attuazione della normativa statale e regionale in materia, assicura ai sogget |
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Art. 107 - (Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie)1. la Regione detta norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari, destinati a Paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alle cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale. 2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in: |
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Art. 108 - (Accesso a trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza)1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 13 dello Statuto regionale, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza al fine di favorire l'inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignità |
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Capo II - Modalità di esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità |
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Art. 109 - (Commissioni mediche per accertamenti sanitari)1. Il presente Capo disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e dis |
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Art. 110 - (Funzioni esercitate dalle Aziende sanitarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Indennizzi per soggetti danneggiati)1. Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui all’articolo 109, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all’ |
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Art. 111 - (Costituzione delle commissioni mediche)1. Ciascuna Azienda unità sanitaria locale, sulla base del numero delle domande da evadere e tenendo conto dei tempi di accertamento fissati dall’articolo 113, commi 3 e 4, cos |
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Art. 112 - (Composizione delle commissioni)1. Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti convenzionati dell'Azienda USL. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale possono essere nominati medici che svolgono, da almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate degli accertamenti di cui al presente Capo. 2. Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte: a) per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti dell'Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro; |
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Art. 113 - (Disciplina delle commissioni)1. Le commissioni mediche assumono decisioni valide con la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il presidente. Alla formazione del numero legale concorre il sanitario designato in rappres |
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Art. 114 - (Compensi)1. La disciplina dei compensi è stabilita dalle Aziende USL con atto del Direttore generale, nel rispetto del |
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Art. 115 - (Funzioni per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)1. Ai sensi dell’articolo 20 del d.l. n. 78/2009, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le attività relative all'esercizio delle funzioni per la concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all'INPS |
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Art. 116 - (Benefici aggiuntivi)1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto |
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TITOLO XIV - AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, RILASCIO DI NULLA OSTA |
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Capo I - Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie |
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Art. 117 - (Autorizzazioni sanitarie)1. La Giunta regionale disciplina, con norme regolamentari, le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 da parte di strutture pubbliche e private, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio |
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Art. 118 - (Accreditamento istituzionale)1. L'accreditamento istituzionale, di cui all’articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992, è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, |
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Capo II - Autorizzazione e vigilanza sulle strutture sanitarie private di diagnostica di laboratorio |
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Capo III - Rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico |
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Art. 130 - (Nulla osta - Domanda e Autorità competente)1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico, in attuazione all’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, |
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Art. 131 - (Commissione per la radioprotezione)1. È istituita, presso la Direzione regionale competente, la Commissione per la radioprotezione, di seguito denominata "Commissione", organismo tecnico consultivo ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995, a cui sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B; |
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Art. 132 - (Rilascio nulla-osta)1. L'Autorità provvede sulle istanze per il rilascio del nulla osta e relative modifiche, acquisito il parere della Commissione di cui all’articolo 131, entro novanta giorni dal ricevimento della istanza e comunica immediatamente |
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Art. 133 - (Prescrizioni nel nulla-osta)1. Nel nulla osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative: |
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Art. 134 - (Aggiornamento, variazioni, modifiche) |
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Art. 135 - (Cessazione, revoca, sospensione)1. La comunicazione di cessazione dell'attività oggetto del nulla-osta deve essere trasmessa, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, all'Autorità e, in copia, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 132. 2. Alla comunicazione deve ess |
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Art. 136 - (Vigilanza)1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizi |
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TITOLO XV - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE |
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Capo I - Regolamentazione del servizio di assistenza dei nefropatici cronici |
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Art. 137 - (Organizzazione dell'assistenza ai nefropatici cronici)1. La Regione istituisce il servizio dialisi per l'assistenza dei nefropatici cronici per i quali non sia necessario procedere a ricovero ospedaliero secondo le modalità di cui al presente Capo e può concedere, nelle fattispecie e nei limiti previsti dalla disposizioni vigenti in materia, contributi per trapianti renali. |
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Art. 138 - (Dialisi domiciliare)1. Per trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, dirett |
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Art. 139 - (Dialisi ambulatoriale ed assistenza limitata)1. Per trattamento dialitico ambulatoriale ad assistenza limitata si intende una tecnica affidata ad un operat |
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Art. 140 - (Consulenza telefonica)1. L'Azienda sanitaria organizza presso il servizio dialitico la consulenza telefonica, per il paziente in trattamento domiciliare e per il suo assistente, nelle ore concordate per l'effettu |
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Art. 141 - (Responsabilità)1. I servizi dialisi autorizzati dagli atti di programmazione regionale hanno la responsabilità tecnica dell' |
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Art. 142 - (Corsi di addestramento)1. Il paziente, il suo assistente e l'operatore di cui all’articolo 139 vengono messi in grado di attendere |
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Art. 143 - (Contributi spese telefoniche)1. La Giunta regionale può concedere ai nefropatici non abbienti un contributo per l'installazione dell'appar |
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Art. 144 - (Doveri del paziente nell'esercizio della dialisi domiciliare)1. Le sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il servizio dialisi. Qualsiasi seduta di dialisi in ore e giorni diversi da quelli fissati deve ess |
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Art. 145 - (Norme di indirizzo per i corsi)1. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina la durata, il contenuto, lo svolgimento dei corsi e |
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Capo II - Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti oncologici terminali |
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Art. 146 - (Programma di ospedalizzazione domiciliare)1. Al fine di assicurare un'assistenza domiciliare qualificata ai pazienti oncologici terminali, la Giunta reg |
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Art. 147 - (Promozione e coordinamento)1. La Giunta regionale promuove e coordina il servizio per il trattamento a domicilio dei pazienti colpiti da |
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Art. 148 - (Richiesta ed autorizzazione)1. Ciascuna ospedalizzazione domiciliare di pazienti oncologici terminali viene attivata su richiesta del pazi |
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Art. 149 - (Trattamento domiciliare)1. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, da parte delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, di personale specializza |
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Art. 150 - (Convenzioni)1. La Giunta regionale predispone uno schema di convenzione tipo da stipularsi da parte delle Aziende sanitari |
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Capo III - Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue |
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Art. 151 - (Promozione donazione del sangue)1. Il presente Capo contiene disposizioni per la promozione e la razionalizzazione della attività di donazion |
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Art. 152 - (Rinvio al piano sanitario regionale)1. Il piano sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, determina criteri ed indi |
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Art. 153 - (Struttura regionale di coordinamento)1. Il Centro Regionale Sangue, istituito con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione della legge 21 ottobre 2005, n. |
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Art. 154 - (Volontariato)1. La Regione riconosce che l'attività di propaganda e l'organizzazione dei donatori da parte delle associazioni del volontariato costituiscono momenti fondamentali ed insostituibili per garantire ai presìdi sanitari delle aziende sanitarie della Regione il soddisfacimento delle esigenze di sangue |
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Art. 155 - (Convenzioni)1. Il concorso delle associazioni di volontariato alle attività dei servizi delle aziende sanitarie dell'Umbria per la r |
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Capo IV - Norme Human Immunodeficiency Virus (H.I.V.) per la limitazione dell'infezione da e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate |
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Art. 156 - (Azioni volte a limitare l'infezione da H.I.V. e altre infezioni virali sangue correlate e il fenomeno dell'abbandono di siringhe usate)1. La Regione, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e di creazione |
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Art. 157 - (Acquisto ed installazione di distributori)1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 156, le Aziende USL d'intesa con i Comuni interessati, provvedono all'acquisto ed alla installazione nel pro |
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Art. 158 - (Localizzazione dei siti e gestione dei distributori)1. I Comuni interessati provvedono alla gestione dei distributori di cui all’art. 157 mediante le farmacie comunali, siano esse associate in aziende ch |
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Art. 159 - (Raccolta e distribuzione delle siringhe usate)1. I Comuni e le Aziende USL usufruiscono delle strutture abilitate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o |
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Art. 160 - (Conferenza regionale permanente)1. È istituita la «Conferenza regionale permanente per le tossicodipendenze da droga, sostanze stupefacenti o psicotrope», con compiti di informazione, consultazione, studio e raccordo delle attività di prevenzione, cura e recupero socio-sanitario, svolte in tutto il territorio della Regione in materia di tossicodipendenza. 2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. |
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Art. 161 - (Relazione annuale)1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione ci |
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Capo IV-bis - (Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione) |
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Art. 161-bis - (Oggetto e finalità)1. Il presente Capo, nel rispetto della normativa nazionale, disciplina la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito indicati come "DNA", ed ha la finalità di garantire precocità di diagnosi, prevenzione dei compor |
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Art. 161-ter - (Rete integrata regionale)1. La Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi, alla valutazione multidimensionale e alla definizione dei piani terapeutici personalizzati per la presa in carico e la cura delle persone con DNA. 2. La Rete integrata regionale per la presa in carico delle persone con DNA, di seguito indicata come "Rete", si articola nelle seguenti componenti, che operano in maniera sinergica, con il m |
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Art. 161-quater - (Livelli di assistenza)1. Alle persone con DNA sono assicurati i livelli di assistenza |
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Art. 161-quinquies - (Personale) |
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Art. 161-sexies - (Formazione e informazione)1. La Giunta regionale approva programmi di formazione specifica rivolti a tutti g |
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Art. 161-septies - (Centro di coordinamento regionale)1. Presso la Direzione regionale Salute e Welfare è istituito un gruppo d |
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Art. 161-octies - (Carta dei servizi)1. La Carta dei servizi delle aziende sanitarie region |
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Capo V - Tutela sanitaria delle attività sportive |
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Art. 162 - (Promozione dell'educazione e tutela dei soggetti che praticano attività motorie e sportive)1. La Regione, nell'ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell'educazione e della tu |
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Art. 163 - (Destinatari degli interventi)1. Sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all'esercizio delle attività sportive gli atleti che praticano l'attività sportiva in forma agonistica ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e per l'attività sportiva non |
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Art. 164 - (Funzioni della Regione)1. La Regione, nella materia regolata dal presente Capo, esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo |
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Art. 165 - (Funzioni delle Aziende USL)1. Le Aziende USL nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal d.lgs. 502/1992, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, operano per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 162 assicurando in particolare: |
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Art. 166 - (Attuazione degli interventi)1. Agli accertamenti diagnostici, alle visite mediche di selezione e di controllo periodico, al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica provvedono, sulla base di piani annuali preventivi delle prestazioni, i servizi di medicina dello sport pubblici o privati accreditati, ai sensi dell’art. 118. 2. Di norma, si procede all'accreditamento dei soggetti interessati, sia pubblici sia privati, in possesso dei requisiti di legge, nel rispett |
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Art. 167 - (Libretto sanitario sportivo)1. La Regione istituisce in collaborazione con il CONI il libretto sanitario sportivo personale, ad uso medico sportivo, valevole dieci anni, sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare: |
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Art. 168 - (Tutela sanitaria degli atleti disabili)1. La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte di atleti disabili deve essere corredata da certific |
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Art. 169 - (Controllo anti-doping)1. I controlli anti-doping sono svolti dal Servizio Sanitario regionale nel rispetto di quanto previsto dalla |
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Art. 170 - (Commissione medica regionale per i ricorsi)1. Ai soggetti non riconosciuti idonei all'espletamento dell'attività sportiva agonistica viene rilasciato certificato di non idoneità in conformità al decreto 18 febbraio 1982 del Ministro della sanità. 2. In caso di esito negativo degli accertamenti sanitari volti a valutare l'idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, gli interessati possono, entro trenta giorni, proporre istanza di revisione alla commissi |
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Art. 171 - (Adempimenti delle società sportive)1. Le società sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione degli atleti alle attività sportive, agonistiche e non, alla pres |
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Capo VI - Istituzione nelle Aziende USL della Regione del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica |
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Art. 172 - (Attivazione di un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica)1. In ogni distretto sanitario delle Aziende USL della Regione è attivato un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed o |
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Art. 173 - (Erogazione dell'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica)1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui al presente Capo sono erogate nell'ambito del territorio regionale: a) dal Servizio attivato nei distretti sanitari delle Aziende USL; b) dalle strutture odontoiatriche private accreditate, previa stipula di specifici contratti con l'Azienda USL territorialmente competente. |
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Art. 174 - (Oneri per gli utenti)1. È a totale carico degli assistiti la tariffa delle prestazioni previste dalla presente Capo nei limiti delle previsioni del nomenclatore tariffar |
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Art. 175 - (Gestione finanziaria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica)1. Gli oneri derivanti alle Aziende USL per il Servizio di cui al presente capo sono finanziati attraverso uno |
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Art. 176 - (Contributi per l'attivazione del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica)1. Per lo svolgimento del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica la Giunta regionale erog |
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TITOLO XVI - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE |
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Capo I - Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro |
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Art. 177 - (Campo di applicazione)1. Il presente capo fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto in particolare dagli |
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Art. 178 - (Compiti della Regione)1. La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro: |
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Art. 179 - (Compiti delle Aziende USL)1. Presso ciascuna Azienda USL è istituito, in seno alla macro-area della prevenzione nei luoghi di lavoro de |
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Art. 180 - (Obiettivi del Servizio PSAL)1. Al Servizio PSAL compete: a) garantire le attività di prevenzione e vigilanza in materia di tutela della salute e del benessere dei lavoratori di ogni genere e provenienza, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacal |
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Art. 181 - (Compiti del Servizio PSAL)1. Il Servizio PSAL raggiunge gli obiettivi di cui all’art. 180 attraverso le seguenti attività: a) vigilanza e controllo tecnico e amministrativo, anche in riferimento agli aspetti organizzativi del lavoro; b) emissione di provvedimenti amministrativi o sanzionatori conseguenti alle inosservanze rilevate in corso d |
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Art. 182 - (Articolazione del Servizio PSAL)1. Ciascuna Azienda USL organizza all'interno della pianta organica del Dipartimento di Prevenzione il Servizio PSAL, diret |
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Capo II - Norme in materia di attività funerarie e cimiteriali |
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Art. 184 (Principi, oggetto, finalità)1. La Regione, nel rispetto della dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, disciplina i servizi e le funzioni funerarie, cimiteriali e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi medesimi e di improntare le attività pubbliche a principi di trasparenza, di evidenza sc |
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Art. 184-bis - (Funzioni dei comuni)1. Al fine di assicurare la sepoltura o la cremazione dei cadaveri, i comuni singoli o associati, di seguito denominati comuni, provvedono alla realizzazione dei cimiteri e degli impianti crematori. I comuni inoltre svolgono tutte le funzioni previste dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, adottano il regolamento per la polizia mortuaria e per i servizi e le funzioni funerarie e cimiteriali in coerenza con le disposizioni regionali vigenti |
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Art. 184-ter - (Attività funebre, autorizzazione e divieti)1. Per attività funebre si intende una attività imprenditoriale che comprende ed assicura, in forma congiunta, almeno le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; |
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Art. 184-quater - (Incompatibilità e deroghe) |
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Art. 184-quinquies - (Trasporto funebre)1. Per trasporto funebre si intende ogni trasferimento di cadavere, re |
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Art. 185 - (Periodo di osservazione e trasferimento della salma e del cadavere)1. Nel periodo di osservazione, di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), la salma deve essere mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza. Durante tale periodo la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia o chiusa in cassa. Il periodo di osservazione termina con l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo che contestualmente rilascia il certificato necroscopico. |
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Art. 185-bis - (Strutture obitoriali)1. Sono strutture obitoriali: a) i locali all'interno della struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata, nonché della struttura sanitaria o socio-sanitaria, che, s |
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Art. 185-ter - (Strutture destinate al commiato)1. Ai fini del presente Capo sono strutture destinate al commiato la casa funeraria e la sala del commiato. 2. La casa funeraria è una struttura privata in possesso dei requisiti minimi strutturali e impiantistici richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) per l'esercizio d |
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Art. 186 - (Cimiteri)1. Ogni Comune, ai sensi dell'articolo 337 del r.d. 1265/1934, deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dai comuni. 2. I comuni, nella pianificazione dei cimiteri, tengono conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni, e a due turni di rotazione per le tumulazioni. Inoltre, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevedono aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 186-b |
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Art. 186-bis (Diritto di sepoltura) |
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Art. 186-ter - (Loculi aerati)1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati, i comuni, nel rispetto di quanto previsto |
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Art. 186-quater - (Impianti crematori)1. La titolarità ad impiantare i crematori è in capo esclusivamente ai comuni. Gli impianti crematori, al fine di assicurare prestazioni di qualità, sono costruiti e gestiti nel rispetto dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dal regolamento regionale di cui all'art |
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Art. 186-quinquies - (Cremazione)1. Per cremazione si intende il procedimento di sepoltura consistente nella riduzione in cenere di un cadavere o dei suoi resti eseguita mediante appositi forni crematori all'interno dei quali viene collocato un singolo ed intero feretro sigillato. 2. L'autorizzazione alla cremazione, nel rispetto della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, su istanza degli aventi titolo, corredata dal certificato del medico necroscopo ovvero dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dagli aventi titolo secondo le modalità di cui |
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Art. 186-sexies - (Destinazione e dispersione delle ceneri)1. Le ceneri derivanti dalla cremazione, raccolte in apposita urna cineraria sigillata, su richiesta degli aventi titolo possono essere, alternativamente, tumulate, inumate o conservate in cimitero, nell'edificio di cui al comma 2, o sversate in maniera indistinta nel cinerario comune del cimitero medesimo. 2. Nel cimitero dove è situato l'impianto crematorio deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne le cui caratteristiche edilizie sono stabilite dai regolamenti comunali. È altresì ammess |
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Art. 186-septies - (Sanzioni)1. Ferme restando le funzioni di vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari da parte delle Aziende unità sanitarie locali, i comuni provvedono alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo e all'irrogazione delle relative sanzioni, introitandone i relativi proventi. 2. Ferme restando le vigenti disposizioni sanzionatorie penali e amministrative previste dalla normativa statale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria: |
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Art. 186-octies - (Regolamento regionale)1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua e definisce: a) gli aspetti attuativi afferenti alle funzioni e ai compiti dei comuni e delle Aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle materie disciplinate dal presente Capo; b) i requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per l'esercizio dell'a |
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Capo III - Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio |
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Art. 187 - (Oggetto e definizioni)1. Il presente Capo detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura e alla manutenzione delle piscine ad uso natatorio e alla qualità delle acque e detta disposizioni in materia di vigilanza. 2. Le disposizioni |
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Art. 188 - (Classificazione delle piscine)1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione. 2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi. 3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica. 4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi: |
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Art. 189 - (Tipologie di vasche)1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all’articolo 188 i seguenti tipi di vasche: a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazi |
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Art. 190 - (Utenti)1. Gli utenti delle piscine si distinguono in: |
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Art. 191 - (Parere igienico-sanitario)1. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esisten |
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Art. 192 - (Inizio attività)1. L'inizio dell'attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordina |
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Art. 193 - (Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell'attivazione dell |
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Art. 194 - (Dotazione di personale)1. Il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine. 2. Il responsabile della piscina assicura: a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo; |
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Art. 195 - (Requisiti strutturali)1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all’articolo 187 comma 5, devono: a) garantire che la potenzialità degli impianti |
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Art. 196 - (Documentazione)1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della Azienda USL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione: a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi: 1) l' |
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Art. 197 - (Controlli)1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile |
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Art. 198 - (Controlli interni)1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina. |
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Art. 199 - (Controlli esterni)1. I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla Azienda USL competente, sulla base di appositi piani di cont |
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Art. 200 - (Corsi di formazione ed aggiornamento)1. La Regione, tramite le Aziende USL, dispone l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, final |
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Art. 201 - (Primo soccorso)1. Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni. |
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Art. 202 - (Regolamento interno)1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, |
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Art. 203 - (Requisiti igienico-sanitari e ambientali)1. Le piscine di cui all’articolo 187, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari e ambientali relati |
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Art. 204 - (Sanzioni amministrative)1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente Capo, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla Azienda USL competente. 2. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all’articolo 190 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di cinqu |
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Art. 205 - (Norme regolamentari)1. La Regione, al fine di assicurare le esigenze unitarie, stabilisce con norme regolamentari: a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all’articolo 190; |
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Capo IV - Benessere animale, tutela degli animali di affezione, prevenzione e controllo del randagismo |
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Art. 206 - (Oggetto e finalità)1. La Regione, con il presente Capo, nell’esercizio delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) nonché delle ulteriori disposizioni vigenti i |
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Art. 207 - (Definizioni)1. Ai fini del presente Capo si intende per: a) animale di affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo per compagnia senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali per gli IAA, per la riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici in libertà non sono considerati animali di affezione; b) cane o gatto vagante: cane o gatto segnalato libero nel territorio senza mezzi di contenzione; c) cane abbandonato: cane vagante per il quale è possibile risalire al proprietario o al detentore; d) cane randagio: cane vagante non identificato e comunque non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore; |
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Art. 208 - (Competenze della Regione)1. La Giunta regionale provvede, in particolare: a) a stabilire i criteri per la costruzione, il risanamento e la corretta gestione dei canili sanitari e dei canili rifugio; b) ad adottare il piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli a |
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Art. 209 - (Competenze dei comuni)1. I comuni, singoli o associati, provvedono in particolare: a) ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione; b) alla costruzione dei canili sanitari e dei canili rifugio e alla ristrutturazione di quelli esistenti, nel rispetto del piano di cui all’articolo 211; c) all’individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera b), di strutture di ricovero, pubbliche o private, preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio; |
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Art. 210 - (Competenze delle aziende unità sanitarie locali)1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono, in particolare: a) all’inserimento di apposito microchip in ogni animale di affezione di cui all’articolo 219 e all’iscrizione dell’animale stesso all’anagrafe regionale di cui al medesimo articolo 219; b) all’aggiornamento dell’anagrafe regionale informatizzata degli animali d’affezione di cui alla lettera a); |
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Art. 211 - (Piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione e programma annuale)1. La Giunta regionale, sentite le aziende unità sanitarie locali, adotta il piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, di seguito denominato piano. |
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Art. 212 - (Elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali)1. Pre |
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Art. 213 - (Interventi Assistiti con gli Animali - IAA) |
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Art. 214 - (Responsabilità e doveri del proprietario e del detentore)1. Chiunque sia proprietario o detentore di un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici con riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso. 2. Il proprietario e il detentore, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente in materia, non possono: a) detenere animali che |
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Capo V |
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Art. 215 - (Furto, smarrimento e ritrovamento di animali di affezione)1. Il proprietario o il detentore dell’animale di affezione, ferme le disposizioni di cui all’articolo 219, comma 7, deve comunicare |
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Art. 216 - (Soppressione eutanasica)1. La soppressione degli animali di affezione deve essere effettuata da medici veterinari esclusivamente con metodi incruenti che non arrechino soffe |
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Art. 218 - (Detenzione degli animali di affezione)1. Nel caso di detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche, i cani che vivono in civili abitazioni non devono essere confinati permanentemente in local |
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Art. 219 - (Identificazione e registrazione all’anagrafe regionale degli animali di affezione)1. Il proprietario di un cane è tenuto a registrarlo all’anagrafe regionale informatizzata, collocata nel Sistema Informativo Veterinario ed Alimenti (SIVA) e connessa con l’Anagrafe nazionale, entro sessanta giorni di vita dell’animale o entro dieci giorni dal possesso nel caso di animale non registrato. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione, effettuata a qualunque titolo. 2. Il cane è identificato mediante inserimento sottocutaneo nella regione del collo, dietro il padiglione auricolare sinistro, di un microchip conforme alle norme ISO. 3. L’applicazione del microchip deve essere effettuata esclusivamente dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti, anche non operanti presso una struttura veterinaria, autorizzati ad accedere all’anagrafe di cui al comma 1, secondo le modalità sta |
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Art. 219-bis - (Controllo del randagismo, affidamento e adozione)1. Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del comune e, dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario ovvero qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, ha l’obbligo di collocarli presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio. La collocazione presso il canile privato convenzionato può avvenire solo qualora non sia presente un canile rifugio ovvero non sia possibile il ricovero presso quest’ultimo. Il Sindaco è altresì responsabile delle colonie feline di cui all’articolo 219-quater. 2. Fermi i casi di maltrattamento o abbandono previsti dal codice penale, i cani vaganti catturati, laddove identificati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico di questi ultimi. |
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Art. 219-ter - (Canili)1. L’accoglienza dei cani, ai fini della lotta al randagismo, si effettua nelle seguenti strutture, che devono essere sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e devono garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti e degli standard di benessere animale: a) canili sanitari e canili rifugio, gestiti dai comuni singoli o associati direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte al Registro di cui all’art. 371 o con i soggetti privati di cui all’articolo 209, comma 1, lettera d); b) canili privati convenzionati con comuni singoli o associati. |
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Art. 219-quater - (Colonie e oasi feline)1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà favorendone il mantenimento nel loro habitat naturale. Il servizio veterinario può provvedere al ricovero temporaneo dei gatti solamente per motivi di cura, anche a seguito di intervento di soccorso o di recupero per malattie debilitanti o per decorso post-operatorio. |
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Art. 219 quater-bis - (Convenzioni con le associazioni di volontariato protezionistiche) |
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Art. 219-quinquies - (Medicina veterinaria)1. Gli interventi di medicina veterinaria erogati agli animali di affezione consistono in prestazioni di primo livello e di secondo livello. 2. Le prestazioni di primo livello, erogate dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti consistono, in particolare, nei seguenti interventi: |
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Art. 219-sexies - (Cani morsicatori e a rischio di aggressività)1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), a seguito di morsicatura o aggressione il servizio veterinario attiva un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psic |
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Art. 219-septies - (Sanzioni)1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente Capo, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 214, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) e l) e 4 e 218, comma 5 "e all'a |
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Capo VI - Divieto di detenzione e utilizzazione di esche avvelenate |
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Art. 220 - (Disposizioni generali)1. È fatto divieto, ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, fatte salve |
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Art. 221 - (Derattizzazione)1. Le attività di derattizzazione possono essere praticate esclusivamente con prodotti a ciò specificamente destinati ed utilizzati tal quali, nel rispetto comunque delle prescrizioni fornite dal produttore. |
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Art. 222 - (Sanzioni amministrative)1. Fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 220 e 221 è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 620,00. Si applicano nei confronti degli autori della violazione il sequestro e la confisca previsti dagli articoli 13, 18 e 20 della legge 689/1991. |
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Art. 224 - (Compiti del Sindaco e bonifica delle aree)1. Il sindaco, a seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all’articolo 220 effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o delle segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell’articolo 225 dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti adottando, se necessario, i primi provvedimenti urgenti finalizzati alla prevenzione d |
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Art. 225 - (Compiti del medico veterinario)1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmen |
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Art. 226 - (Analisi di laboratorio)1. La Giunta regionale, per le finalità di cui al presente capo, assicura l'attivazione dei laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni: a) Stricnina; |
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Art. 227 - (Competenze dei Comuni) |
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Art. 228 - (Competenze della Regione)1. Per le fi |
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TITOLO XVII - NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA |
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CAPO I – Corretto uso del farmaco ed assistenza farmaceutica |
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Art. 229 - (Finalità)1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni da parte delle Aziende sanitarie regionali - e della Regione in materia di assistenza farmaceutica |
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Art. 230 - (Protocolli, elenchi e repertori farmaceutici per il corretto uso del farmaco)1. Le Aziende sanitarie regionali allo scopo di assicurare l'uso corretto dei farmaci, curano la diffusione nelle proprie strutture |
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Art. 231 - (Informazioni sui farmaci e vigilanza sulla pubblicità)1. Le Aziende sanitarie regionali curano l'informazione scientifica degli operatori e la educazione sanitaria della popolazione nell'ambito dei programmi e con le modalità previste dall'art. 31 |
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Capo II - Sulle modalità per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica |
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Art. 232 - (Diritto all'assistenza e livelli delle prestazioni)1. I cittadini iscritti negli elenchi degli assistibili formati presso le Aziende USL, hanno diritto ad usufru |
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Art. 233 - (Farmaci non inclusi nel prontuario farmaceutico)1. Il servizio sanitario regionale non può corrispondere alcun rimborso per farmaci non inclusi nel Prontuari |
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Art. 234 - (Erogazione dell'assistenza da parte delle farmacie)1. Le Aziende USL erogano l'assistenza farmaceutica per mezzo delle farmacie pubbliche e private convenzionate |
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Art. 235 - (Impiego dei farmaci nelle strutture delle Aziende sanitarie regionali)1. L'assistenza farmaceutica è garantita inoltre mediante l'impiego diretto dei farmaci nei presìdi ospedali |
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Capo III - Organizzazione del servizio farmaceutico |
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Art. 236 - (Organizzazione del servizio farmaceutico)1. Ciascuna Azienda sanitaria regionale istituisce un servizio cui viene attribuita la responsabilità organizzativa delle attività concernenti l'assistenza farmaceutica che, inoltre, limitatamente alle Aziende USL, effettua la vigilanza sulle farmacie e sul |
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Art. 237 - (Norme per le sostanze stupefacenti)1. All'emissione degli ordinativi per procedere all'acquisto degli stupefacenti e delle altre sostanze ad azione psicotropa, nelle form |
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Art. 238 - (Controlli di qualità)1. La Regione promuove intese per mettere a disposizione dell'Istituto superiore di sanità i servizi competen |
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Capo IV - Norme inerenti le farmacie |
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Art. 239 - (Norme inerenti le farmacie)1. I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per terri |
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Art. 240 - (Concorsi per le farmacie private)1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'ese |
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Art. 241 - (Apertura e chiusura delle farmacie e dispensari farmaceutici)1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie nonché l'apertura dei dispensari farmaceutici sono disposte dall'Azienda USL competente per territorio con l'osservanza delle disposizioni vigenti. |
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Art. 242 - (Orari di servizio e turni)1. Le Aziende USL con riferimento al territorio complessivo delle medesime, stabiliscono i turni per il regola |
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Art. 244 - (Provvidenze per le farmacie rurali)1. I provvedimenti relativi alla corresponsione delle indennità dovute ai titolari di farmacie rurali e ai gestori di dispensari farmaceutici, secondo la vigente normativa, statale e regionale, nonché quelli relativi alle determinazioni dell'indennità di avviament |
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Art. 245 - (Interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate)1. Le Aziende USL erogano una indennità annua lorda per disagiato servizio ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali, ubicate in comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il cui volume d'affari dell'anno precedente, risultante dalle distinte contabili riepilogative mensili di cui al d.p.r. 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private), non superi l'importo complessivo di euro154.937,00. 2. L'indennità annua lorda per disagiato servizio di cui al comma 1 è erogata nella seguente misura: |
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Art. 246 - (Regolamento dei rapporti finanziari)1. I rapporti tra le Aziende USL e le farmacie convenzionate, pubbliche e private, sono regolati nelle forme e con le modalità previste da |
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TITOLO XVIII - CONTRIBUTI A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE PER CURE CLIMATICHE, SOGGIORNI TERAPEUTICI E CURE TERMALI |
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Capo I - Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali |
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Art. 247 - (Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali)1. La Regione eroga contributi a favore di mutilati, invalidi di guerra e categorie assimilate finalizzati a f |
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Art. 248 - (Definizioni)1. Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze dell'infermità, nonché le patologie ad ess |
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Art. 249 - (Prestazioni)1. Le cure climatiche sono concesse su apposita prescrizione di un medico del Servizio sanitario nazionale. |
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Art. 250 - (Beneficiari)1. Sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge: a) i mutilati ed invalidi di guerra, di cui agli articoli 2 e 3 del d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e successive modificazioni ed integrazioni e al d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533); |
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Art. 251 - (Contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici)1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche ed ai soggiorni terapeutici è concesso, da parte delle Aziende |
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Art. 252 - (Contributi per cure termali)1. Agli invalidi ammessi alle cure termali è concesso da parte delle Aziende USL un contributo, comprensivo d |
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Art. 253 - (Contributi di accompagnamento)1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle cure termali, di cui agli arti |
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Art. 254 - (Provvedimenti di attuazione)1. La Giunta regionale, con norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità ed i termini per la erogazio |
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TITOLO XIX - TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO E PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING |
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Capo I - Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing |
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Art. 255 - (Finalità)1. La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto de |
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Art. 256 - (Compiti della Regione)1. Per le finalità di cui all’articolo 255 la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali inte |
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Art. 257 - (Azioni di formazione)1. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti: |
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Art. 258 - (Azioni di informazione e ricerca)1. La Regione promuove: |
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Art. 259 - (Azioni di assistenza medico-legale e psicologica)1. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitaz |
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Art. 260 - (Sportelli anti-mobbing)1. La Regione promuove l'istituzione presso le Aziende |
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Art. 261 - (Osservatorio regionale sul mobbing)1. È istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l'Assessorato competente in materia di lavoro. 2. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. L'Osservatorio è composto da: a) l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede; a-bis) i responsabili dei Servizi PSAL delle Aziende USL; N80 b) un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento p |
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Art. 262 - (Attività di controllo)1. Il Servizio PSAL, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni d |
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PARTE II - SERVIZI SOCIALI |
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TITOLO I - SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI |
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Capo I - Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali |
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Art. 263 - (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)1. Il presente titolo, in armonia con i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché con i principi del diritto internazionale e del diritto comunitario in materia di diritti sociali della persona, disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 2. In particolare il presente titolo disciplina l'esercizio della funzione sociale, la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi sociali nella Regione in zone territoriali adeguate nonché la loro integrazione con le politiche ed il sistema dei servizi sanitari e dei servizi educativi, dell'ambiente, dell'avviamento al lavoro e del reinserimento nelle atti |
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Art. 264 - (Destinatari delle prestazioni sociali)1. Sono destinatarie delle prestazioni sociali di cui al presente titolo tutte le persone residenti o domicili |
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Capo II - Soggetti istituzionali |
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Art. 265 - (Il comune)1. Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e svolge le attività di cui all’articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). |
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Art. 266 - (Ambito territoriale integrato) |
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Art. 267 - (La provincia) |
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Art. 268 - (La Regione)1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica dell'attuazione a livello territoriale. Disciplina l'integrazione degli interventi sociali e provvede, in particolare, all'integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche sociali abitative. 2. La Regione, in particolare: a) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale, |
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Art. 268-bis - (Zone sociali)1. Le Zone sociali sono articolazioni territoriali individuate dal Piano sociale regionale di cui all’articolo 270. Le Zone sociali, tramite il comune capofila, esercitano, in particolare, le seguenti funzioni: a) definiscono gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l’accesso alle prestazioni e ne verificano il raggiungimento; b) provvedono all’erogazione degli interventi e dei servizi sociali; |
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Art. 269 - (Aziende pubbliche di servizi alla persona e persone giuridiche di diritto privato) |
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Capo III - Programmazione |
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Art. 270 - (Piano sociale regionale)1. Il Piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità sociali, la soglia territoriale ottimale per la programmazione e la gestione degli interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione. 2. Il Piano sociale regionale individua i principali fattori di sviluppo e di rischio come elementi di orientamento per gli interventi di area sociale nelle materie di competenza regionale. |
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Art. 271 - (Conferenza di Zona)1. La Conferenza di Zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale ed è composta da tutti i sindaci dei co |
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Art. 271-bis - (Tavolo zonale di concertazione)1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un organismo partecipativo di cui fanno parte le aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici opera |
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Art. 271-ter - (Tavoli di coprogettazione)1. I Tavoli zonali di coprogettazione costituiscon |
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Art. 272 - (Piano sociale di zona)1. Il Piano sociale di zona è lo strumento mediante il quale la Zona sociale programma gli interventi e i servizi sociali e stabilisce i criteri per l’erogazione dei servizi sociali e per la loro attuazione. 2. Il Piano sociale di zona contiene, in particolare: a) lo stato di attuazione del precedente Pi |
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Art. 273 - (Procedimento per l’adozione del Piano sociale di zona)1. L’ufficio di Piano della zona sociale trasmette alla Giunta regionale il Piano sociale di zona per l |
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Art. 274 - (Attuazione del Piano sociale di zona e coprogettazione) |
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Art. 275 - (Concertazione) |
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Capo IV - Partecipazione, promozione e valorizzazione degli organismi aventi funzione sociale, educativa e formativa |
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Art. 278 - (Promozione dell'economia sociale)1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, dell'imprenditoria e dei soggetti non profit operanti nel sistema dei serviz |
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Art. 279 - (Organizzazioni di utilità sociale)1. La Regione riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale da parte delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle altre organizzazioni senza finalità di profitto di cui all’articolo 1, comma 4, della L. 328/2000, e promuove la costruzione di un sistema di responsabilità pubbliche, anche non statuali, condivise fra soggetti istituzionali e soggetti |
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Art. 280 - (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa delle parrocchie mediante gli oratori)1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani. 2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell'Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, |
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TITOLO II - GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI |
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Capo I - Prestazioni socio sanitarie e zone sociali |
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Art. 281 - (Prestazioni socio sanitarie)1. Le prestazioni socio sanitarie sono distinte, ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 502/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni, in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, in |
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Art. 282 - (Zone sociali) |
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Art. 283 - (Conferenza di zona) |
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Art. 284 - (Uffici della cittadinanza)1. All'interno della Zona sociale sono istituiti gli uffici della cittadinanza, ai sensi “ |
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TITOLO III - AZIONI, INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI |
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Capo I - Azioni, interventi e servizi sociali |
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Art. 285 - (Articolazione delle attività sociali)1. Le attività sociali si articolano in azioni sociali, interventi e servizi sociali. 2. Le azioni sociali si articolano in: a) azioni per la promozione e sostegno della sussidiarietà orizzontale; |
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CAPO II - (Azioni sociali) |
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Art. 286 - (Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà orizzontale)1. I comuni, singoli o in forma associata, “favoriscono” N3 la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed il loro contributo al sistema locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente. 2. Le funzioni sociali di cui al comma 1 sono svolte dalle Zone sociali mediante azioni finalizzate a sostenere e a favorire l’autonoma iniziativa dei privati nell’esercizi |
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Art. 287 - (Azioni per la qualità)1. I comuni, singoli o in forma associata, promuovono azioni positive, a carattere sociale, educativo e culturale, per ricostruire e sviluppare i legami di condivisione e di appartenenza alla comunità. 2. |
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Art. 288 - (Azioni di promozione)1. “Le Zone sociali, anche con l’apporto delle organizzazioni di volontariato e” N3 di utilità sociale, incentivano le attività sociali di promozione. Tali attività comprendono i servizi di comunicazione, di mutualità e di prossimità. 2. Le azi |
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CAPO III - Servizi e interventi sociali |
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Art. 289 - (Servizi per le responsabilità familiari)1. La Regione individua con il Piano sociale regionale i servizi socio educativi di supporto alle responsabili |
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Art. 290 - (Interventi e servizi socio assistenziali)1. I servizi socio assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone e famiglie, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili e maggiormente esposti a rischio di esclusione. Essi consistono in azioni di sostegno, prestazioni e attività sociali ad integrazione e/o sostituzione delle |
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Art. 291 - (Interventi e servizi per la formazione permanente delle persone anziane)1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole così protagoniste del proprio futuro. La Regione, in particolare: a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere; |
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Art. 292 - (Interventi e servizi per la cultura, la prevenzione ed il benessere durante l'invecchiamento)1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione m |
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Art. 293 - (Interventi e servizi per la cultura, il tempo libero, l'impegno e il volontariato civile delle persone anziane)1. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali e del terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità. 2. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale. 3. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità. |
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Art. 294 - (Interventi ed azioni per l'implementazione delle nuove tecnologie)1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offert |
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Art. 295 - (Diritti sociali di cittadinanza)1. I servizi e gli interventi sociali di cui alla presente legge garantiscono il raggiungimento dei LIVEAS stabiliti dalle norme statali mediante: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi a favore di minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsab |
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TITOLO IV - POLITICHE PER LE FAMIGLIE |
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Capo I - Riconoscimento e valorizzazione della famiglia |
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Art. 296 - (Riconoscimento e valorizzazione della famiglia)1. La Regione, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dallo Statuto, dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce la famiglia quale unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, per cui deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il proprio ruolo nella collettività. 2. La Regione valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli. 3. La Regione promuove la natalità e la lotta all'inverno demografico come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari. 4. La Regione, per l'attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell'area della protezione sociale, dell'abitare, della salute, della tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, del lavoro, dell'organizzazione degli spazi di vita, dell'istruzione, della formazione e del credito e di tutti gli ambiti in cui la famiglia deve essere sostenuta. 5. |
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Art. 297 - (Strumenti per le politiche di sostegno alle famiglie)1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 296, promuove e tutela la famiglia, in particolare, attraverso: a) il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia e nello svolgimento del ruolo genitoriale, con particolare riferimento ai primi tre anni di vita dei figli; b) il sostegno alle nuove famiglie mediante interventi che concorrono ad eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la costituzione e lo svil |
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Capo II - Servizi, interventi e azioni per la famiglia |
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Art. 298 - (Servizi ed azioni generali e sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore)1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Titolo, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia, provvede con i servizi, anche di mediazione familiare, quali strumenti di supporto qualificato a cui, nel rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011, possono liberamente rivolgersi coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con riguardo agli interessi dei figli minori. La Regione, in particolare, provvede: a) al potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, com |
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Art. 298-bis - (Interventi a sostegno della natalità)1. La Regione, nell'ambito delle azioni a sostegno della natalità di cui all'articolo 296, comma 3, promuove interventi di supporto economico una tantum per la famiglia, alla nascita di un figlio, per fronteggiare l'incremento delle spese connesse alla cura del nuovo nato |
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Art. 298-ter - (Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori)1. La Regione, al fine di promuovere misure concrete di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori, istituisce il "Fondo regionale per il sostegno dei fig |
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Art. 299 - (Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia)1. La Regione tutela la maternità e la paternità responsabile nel rispetto dei principi etici di ciascuno, ed attraverso le aziende sanitarie regionali e con le strutture ed i servizi sociali del territorio, garantisce continuità assistenziale alla famiglia attraverso: a) l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria per la tutela della maternità e per la procreazione responsabile, anche medicalmente assistita; b) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, sia antecedente che successiva al parto, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto; c) la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle ca |
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Art. 300 - (Interventi per le famiglie vulnerabili)1. La Regione promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, anche in relazione al numero dei componenti, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà. N124 2. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano i seguenti interventi: a) erogazione diretta di benefici economici per |
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Art. 300-bis - (Sostegno alle famiglie numerose)1. La Regione riconosce il ruolo delle famiglie numerose promuoven |
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Art. 301 - (Interventi per la famiglia in condizione di grave disagio)1. Oltre agli interventi di cui all’articolo 300, la Regione prevede specifiche misure per la famiglia in condizione di particolare disagio sociale, economico e relazionale. |
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Art. 302 - (Interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie)1. La Regione promuove politiche abitative per la famiglia, con particolare riferimento ai nuclei familiari meno abbienti, mediante l'ampliamento dell'offerta di alloggi a canone contenuto, il sostegno economico per i canoni di locazione e l'intervento per l'insorgere di imprevedibi |
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Art. 303 - (Diritto allo studio)1. La Regione rispetta e garantisce la libertà di scelta e di educazione dei genitori, nonché la parità di tratt |
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Art. 304 - (Interventi per l'inserimento e reinserimento lavorativo)1. La Regione adotta misure per favorire le aziende pubbliche o private che assumono con contratto part time persone con figli fino a tre anni di età e sostiene in via prioritaria l'inserimento lavorativo delle stesse. 2. La Regione promuove ini |
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Art. 305 - (Sostegno all'adozione e all'affidamento familiare)1. La Regione, nei limiti della propria competenza, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in Umbria in situazione di difficoltà o di abbandono e per tutelare il loro diritto alla famiglia, sostiene l'attività dei servizi territoriali e di tutti gli altri enti interessati negli ade |
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Art. 306 - (Riconoscimento del lavoro di cura familiare)1. La Regione riconosce e valorizza il lavoro di cura familiare non retribuito derivante da responsabilità fa |
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Art. 306-bis - (Riconoscimento del lavoro di cura familiare e caregiver familiare) |
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Art. 307 - (Sostegno e qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare)1. La Regione, in armonia con la legge n. 328/2000 e con il Piano sanitario regionale, con il Piano sociale regionale e con la programmazione regionale in materia di formazione, favorisce il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliar |
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Art. 308 - (Formazione per le persone che prestano attività di assistenza familiare)1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare. 2. Le attività di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, igien |
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Art. 309 - (Selezione del personale straniero che presta attività di assistenza familiare)1. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione promuove azioni finalizzate all'inserimento lav |
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Art. 310 - (Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro)1. “La Regione” N3, per |
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Art. 312 - (Interventi di sostegno economico a favore dei soggetti che si avvalgono del personale addetto alle attività di assistenza familiare)1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare domiciliare per le finalità di cui all’articolo 307, comma 1, anche attraverso intese tra “Zone sociali tramite il Comune capofila” N3, terzo settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l'erogazione di contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavor |
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Art. 312-bis - (Centri per la famiglia)1. La Regione promuove, presso i comuni associati in Zone sociali di cui all'articolo 268-bis, anche in raccordo con i consultori familiari, l'istituzione di Centri per la famiglia, al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, aventi lo scopo di: a) promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie; b) sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi passaggi critici ed e |
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Art. 312-ter - (Fattore famiglia)1. È istituito il fattore famiglia dell'Umbria quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi per la famiglia previsti nel presente Capo. |
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Art. 312-quater - (Dipartimento per la famiglia e Distretto famiglia)1. È istituito, presso la Direzione regionale Salute e Welfare, il Dipartimento per la famiglia, con funzioni propositive per le politiche trasversali in favore della famiglia, di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel Piano triennale di cui all'articolo 312-quinquies. 2. Il Dipartimento opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trasversali alle direzioni regionali interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 3. La Regione favorisce la realizzazione dei Distretti famiglia, quali aggregazioni volontarie delle comunità locali e circuiti sociali, |
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Art. 312-quinquies - (Piano triennale degli interventi per la famiglia)1. Il Piano triennale degli interventi per la famiglia definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azion |
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Art. 312-sexies - (Valutazione d'impatto familiare)1. La Regione promuove la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, |
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Capo III - Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro |
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Art. 313 - (Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)1. La Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati nonché di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro. |
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Art. 314 - (Contributo in caso di morte del lavoratore per incidente sul lavoro)1. Sono beneficiari del contributo di cui all’articolo 313 il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in manc |
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Art. 315 - (Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)1. È istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI); c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro |
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Art. 316 - (Funzioni del Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) provvede alla gestione del Fondo |
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TITOLO V - POLITICHE PER LE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |
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Capo I - (Fondo regionale per la non autosufficienza e diritto alle prestazioni) |
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Art. 317 - (Fondo regionale per la non autosufficienza)1. La Regione, nel rispetto dei valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e |
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Art. 318 - (Diritto alle prestazioni)1. Possono usufruire delle prestazioni dei servizi, finanziati con il Fondo, le persone non autosufficienti aventi diritto all'assistenza sanitaria. |
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Art. 319 - (Accesso unico alle prestazioni e presa in carico della persona non autosufficiente)1. L'accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il Fondo è garantito dalla rete territoriale dei servizi socio-sanitari attraverso i centri di salute dei distretti socio-sanitari e gli uffici della cittadinanza dei comuni, che assicurano l'un |
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Art. 320 - (Accertamento e valutazione della non autosufficienza)1. L'accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato dalle unità multidisciplinari di valutazione, geriatrica e per disabili, previste dalle disposizioni regionali in materia operanti presso i distretti socio-sanitari delle Aziende (USL). 2. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo fissa in maniera omogenea su tutto il territorio: |
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Art. 321 - (Costituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza)1. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da: a) risorse provenienti dal riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza; |
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Art. 322 - (Partecipazione delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali nella costruzione e gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza)1. La Regione riconosce il ruolo di rappresentanza sociale delle organizzazioni e delle formazioni sociali che rappresentano e tutelano i cittadini nella costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con esse. |
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Art. 323 - (Fondo per le prestazioni socio-sanitarie e sociali)1. Il Fondo per garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in favore delle persone non autosufficienti anziani, adulti e minori, finanzia le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. 2. La Regione assegna direttamente ai Distretti di cui all’art. 38 “e alle Zone sociali di cui all’articolo 268 bis” N3 le risorse del fondo per l'erogazione delle prestazioni |
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Capo III - Programma assistenziale personalizzato |
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Art. 324 - (Programma assistenziale personalizzato)1. Il programma assistenziale personalizzato, di seguito PAP, individua obiettivi ed esiti attesi in termini di mantenimento e miglioramento delle condizioni di salute, indica le prestazioni da assicurare alla perso |
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Art. 325 - (Patto per la cura e il benessere)1. Al fine di assicurare la piena applicazione del PAP la persona non autosufficiente, o eventualmente chi è |
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Capo IV - Piano regionale integrato per la non autosufficienza |
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Art. 326 - (Piano regionale integrato per la non autosufficienza)1. La Giunta regionale adotta, contestualmente al Piano sanitario ed al Piano sociale, il Piano regionale integrato per la non autosufficienza di seguito PRINA e lo trasmette, espletate le procedur |
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Art. 327 - (Livelli e strumenti della programmazione)1. Ai fini della presente legge, in coerenza con gli indirizzi fissati dal PRINA, la programmazione si articola su tre livelli: a) Regione; b) Azienda USL e “Zone sociali dei distretti dell’azienda unità sanitaria locale” N3; c) distre |
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Capo V - Prestito sociale d'onore |
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Art. 328 - (Prestito sociale d'onore)1. Il prestito sociale d'onore, in coerenza con il Piano sociale regionale, è un'agevolazione concessa a favore di soggetti in posse |
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Art. 329 - (Fondo per l'accesso al prestito sociale d'onore)1. La Giunta regionale finanzia il prestito sociale d'onore con un apposito fondo finalizzato a consentire l'accesso al microcredito da parte dei soggetti di cui all’articolo 330, anche al fine di contrastare fenomeni di usura. 2. Il fondo è ripartito tra l |
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Art. 330 - (Requisiti per l'accesso)1. Il soggetto, per ottenere il prestito sociale d'onore deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o dell'Unione Europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorn |
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Art. 331 - (Modalità per l'erogazione del prestito)1. Il soggetto, al fine dell'erogazione del prestito sociale d'onore, deve presentare apposita domanda al Comune di residenza o al Comune capofila di Zona sociale individuato nel Piano sociale regionale. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente: a) al possesso dei |
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Art. 332 - (Erogazione di contributi)1. La Regione concede annualmente contributi alle seguenti Associazioni allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali: a) Associ |
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Art. 333 - (Modalità di erogazione dei contributi)1. I contributi vengono erogati dalla Giunta regionale sulla base di un programma di riparto adottato dalla Giunta medesima secondo le seguenti percentuali: Il 20 per cento dello stanziamento regionale viene assegnato alla Unione italiana ciechi (UIC), il 29 per cento all'ANMIC, il 20 per cento all'ANMIL, il 13 per cento all'ANMIG, il 6 p |
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TITOLO VI - MISURE PER DISCIPLINARE L'INSERIMENTO DI COMUNITÀ A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE |
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Capo I - Misure per disciplinare l'inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale |
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Art. 335 - (Realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito)1. I Comuni qualora intendano realizzare i campi di sosta e di transito, provvedono con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale di previsione alla individuazione delle aree necessarie classificandole: «aree e servizi pubblici», con specifica destinazione. 2. I Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Presidente della Giunta regionale le domande per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito per i nomad |
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Art. 336 - (Piano annuale ed erogazione dei contributi)1. La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate dai Comuni, approva il piano annuale per la localizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito per i nomadi entro sessanta giorni dal termine di cui all’articolo 335, comma 2 ai fini della ripartizione dei contributi per la realizzazione e la gestione dei campi di s |
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Art. 337 - (Inserimento scolastico e professionale)1. La Regione, al fine di favorire ed agevolare l'inserimento dei minori appartenenti alle Comunità dei nomadi negli asili nido, nella scuola materna e dell'obbligo, nel rispetto delle peculiarità della loro cultura, promuove iniziative |
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Art. 338 - (Promozione delle attività artigiane e delle forme associative tipiche della cultura nomade)1. La Regione favorisce la realizzazione di iniziative di sostegno del settore dell'artigianato, in particolar |
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TITOLO VII - AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE LO SCAMBIO E L'UTILIZZO DI PRESTAZIONI SOCIALI TRA CITTADINI |
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Capo I - Banche del tempo, tempi della città e associazionismo familiare |
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Art. 339 - (Associazioni "Banche del tempo")1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire la produzione di beni relazionali nella comunità incentivando le iniziative di espressioni organizzate delle persone che intendono scambiare |
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Art. 340 - (Coordinamento dei tempi della città)1. I comuni, anche in forma associata, adottano piani territoriali degli orari, al fine di armonizzare i tempi |
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Art. 341 - (Associazionismo familiare)1. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 296, comma 4, le associazioni familiari concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall’artic |
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Art. 341-bis - (Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie) |
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TITOLO VIII - GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI |
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Capo I - Gestione dei servizi sociali |
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Art. 342 - (Affidamento e gestione dei servizi)1. “La Zona sociale, tramite il Comune capofila,” N3 procede all'aggiudicazione dei servizi di cui al presente Testo unico in conformità alle disposizioni statali i |
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Art. 343 - (Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate)1. I Piani sociali di zona prevedono, in conformità agli articoli 2 e 69 del d.lgs. 163/2006, che una quota predefinita dei contratti per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, contengano clausole sociali relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'offerta dei concorrenti è articolata anche nei contenuti afferenti alla clausola sociale; a tal fine è specificata nei capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini dell'aggiudicazione. |
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Art. 344 - (Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari)1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata “dalla zona sociale tramite il Comune capofila” N3. |
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Art. 345 - (Accreditamento)1. Per accreditamento si intende il riconoscimento del possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione. 2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 358 che tiene conto, in particolare: a) degli aspetti tec |
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Art. 346 - (Accordi contrattuali) |
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Capo II - Accesso ai servizi sociali |
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Art. 347 - (Accesso e compartecipazione al costo dei servizi)1. L'accesso alle prestazioni del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli utenti. 2. La Regione stabilisce, con proprio atto, la compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali tenendo conto delle condizioni economiche degli utenti attraverso l'applicazione dei criteri per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal Piano sociale regionale. 3. La compartecipazione di cui al comma 2 è determinata per le fattispecie di cui al comma 4 tenendo conto della situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione. |
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Capo III - Risorse umane che operano nell'ambito dei servizi e degli interventi sociali |
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Art. 348 - (Valorizzazione delle risorse umane)1. La Regione riconosce la risorsa umana quale fattore strategico della qualità del sistema dei servizi e degli interventi sociali. |
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Art. 349 - (Formazione)1. La Regione individua nella formazione e nella formazione permanente del personale, impegnato nello svolgimento delle attività sociali di cui alla presen |
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Capo IV - Monitoraggio, valutazione e vigilanza del sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali |
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Art. 350 - (Conoscenza e valutazione)1. La qualità del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantita dalla realizzazione di assetti che valorizzino il monitoraggio costante e la valutazione partecipata anche da parte dei soggetti “di cui agli articoli 271-bis e 271 ter” N3 nonché dei cittadini delle associazioni sociali e di tutela degli utenti. Attraverso il monitoraggio la Regione sottopone a costante e sistematica rilevazione l'andamento dei servizi e degli interventi sociali e, a tal fine, si avvale del Sistema informativo soc |
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Art. 351 - (Ricerca e valutazione per la programmazione sociale)1. Il compito di acquisire il quadro conoscitivo della realtà regionale a supporto dell'attività di programmazione e verifica degli interventi di politica sociale e delle tendenze in atto è affidato all'Agenzia Umbria Ricerche, di seguito denominata AUR, che espleta la funzione propria di indagine, ricerca e osservazione sociale. A tal fine l'AUR redige un rapporto r |
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Art. 352 - (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006) per la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità. 2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni. |
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Art. 353 - (Forum regionale welfare)1. È istituito presso la struttura regionale competente il Forum regionale welfare con funzioni consultive e |
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Capo VI - Funzioni di vigilanza e controllo e potere sanzionatorio |
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Art. 354 - (Vigilanza e controllo)1. “Le Zone sociali, tramite il Comune capofila, esercitano” N3 le funzioni di vigilanza e controllo sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio assistenziali e socio sanitarie. “ |
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Art. 355 - (Sanzioni amministrative)1. Chiunque esercita o gestisce i servizi o le strutture socio assistenziali, pubbliche e private di cui all’articolo 265 senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. 2. Chiunque esercita o gestisce servizi o strutture socio assistenziali, pubbliche e private, attribuendosi il possesso dell'accreditamento non rilasciato, previsto all’articolo 345 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. |
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TITOLO IX - IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |
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Capo I - Risorse finanziarie e Fondo sociale regionale |
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Art. 356 - (Risorse finanziarie)1. Le risorse del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali sono costituite dal: |
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Art. 357 - (Fondo sociale regionale)1. Il Fondo sociale regionale di cui all’articolo 356, comma 1, lettera b), è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue: |
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Art. 358 - (Norme regolamentari)1. La Giunta regionale adotta, le norme regolamentari di cui agli articoli 344, comma 3, 345, commi 2 e 6, 346 |
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Art. 359 - (Disposizioni fino all'effettivo esercizio dell'ATI) |
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TITOLO X - ISTITUZIONE DI FIGURE DI GARANZIA IN AMBITO SOCIALE |
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Capo I - Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza |
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Art. 360 - (Disposizioni generali)1. La Regione istituisce il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di seguito denominati Garanti. 2. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone: |
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Capo II - Designazione, nomina, incompatibilità dei garanti |
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Art. 361 - (Designazione e nomina dei Garanti)1. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è designato dall'Assemblea Legislativa, mediante elezione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali assegnati. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei c |
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Art. 362 - (Incompatibilità dei Garanti)1. N82 |
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Capo III - Funzioni, decadenza, revoca e trattamento economico dei Garanti |
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Art. 363 - (Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)1. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, per le finalità di cui all’articolo 360, comma 5, svolge le seguenti funzioni: a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; b) promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall’articolo 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e del d.p.r. 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell’articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificaz |
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Art. 364 - (Funzioni del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)1. Il Garante per le finalità di cui all’articolo 360 comma 2, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale e in previsione della promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni: a) assume iniziative volte ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 360, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro; b) segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 360, comma 1 dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia d |
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Art. 365 - (Trattamento economico dei Garanti, decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca)1. Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è attribuita un'indennità mensile determinata dalla Giunta regionale non oltre il venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. 2. Al Garante regionale per l'infa |
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Capo IV - Organizzazione degli uffici dei Garanti e Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza |
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Art. 366 - (Ufficio dei Garanti e rapporti tra autorità di garanzia)1. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne. 2. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale può avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio reg |
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Art. 367 - (Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzi |
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Art. 368 - (Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)1. Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito il Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza quale strumento conoscitivo e di supporto alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del sistema integrato degli |
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TITOLO XI - NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE E COOPERAZIONE SOCIALE |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 369 - (Finalità)1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione della normativa nazionale vigente, la funzione dell'attività di volontariato e dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e utilità sociale e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti. La Regione riconosce, altresì, il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozion |
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SEZIONE I - Organizzazioni di volontariato |
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Art. 370 - (Organizzazioni di volontariato)1. Ai fini del presente testo unico, sono considerate organizzazioni di volontariato gli organismi dotati di autonomia di organizzazione e di iniziativa, liberamente costituiti al fine di svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito, verso terzi, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed |
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Art. 371 - (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 2. Nel regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che: a) abbiano la sede legale in un comune della regione; b) esercitino le att |
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Art. 372 - (Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)1. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nel registro regionale debbono essere previsti: |
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Art. 373 - (Domanda di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata alla Regione, unitamente a: a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti; |
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Art. 374 - (Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)1. La Regione richiede al Comune ove ha sede l'organizzazione di volontariato di esprimere il parere circa l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, trasmettendo contestualmente la documentazione di cui all’art. 373, comma 1. 2. |
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Art. 375 - (Variazioni al registro regionale delle organizzazioni di volontariato)1. Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo degli aderenti, delle generalità del legale rappresentante e d |
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Art. 376 - (Relazioni annuali)1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 ge |
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Art. 377 - (Revisione periodica del registro delle organizzazioni di volontariato)1. La Giunta regionale procede alla scadenza di ogni legislatura alla revisione del registro regionale garante |
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Art. 378 - (Inadempienze, provvedimenti e cancellazione)1. Qualora le organizzazioni non adempiano alla relazione annuale di cui all’articolo 376, comma 1 il Comune competente provvede a: a) diffidare l'organizzazione affinché questa provveda ai relativi adempimenti, assegnandole un termine di trenta giorni; b) sospendere ogni eventuale erogazione di contributi, sovvenzioni od ausili comunque den |
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Art. 379 - (Nomine regionali nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato)1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fond |
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Art. 380 - (Partecipazione del volontariato alla programmazione regionale)1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esprimono parere sugli atti di programmaz |
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Art. 381 - (Conferenze annuali e attività di informazione)1. La Regione promuove conferenze annuali delle organizzazioni di volontariato al fine di esaminare l'andament |
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Art. 382 - (Convenzioni con le organizzazioni di volontariato)1. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 7 della legge n. 266/1991, devono indicare in particolare: a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attività oggetto della convenzione ed i responsabili operativi, con l'indicazione dei relativi titoli professionali e formativi; b) il numero degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi per prestazioni di attività specializzate; c) il numero e l'articolazione delle ore da impegnare nell'eserc |
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Art. 383 - (Modalità per lo svolgimento delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato)1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purché que |
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Art. 384 - (Sedi e attrezzature)1. Al fine di dotare le associazioni di volontariato di sedi ed attrezzature necessarie per il conseguimento d |
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Art. 386 - (Volontariato dei singoli cittadini)1. I cittadini singoli o i nuclei familiari che intendano prestare la propria opera gratuitamente nell'ambito di attività svolte dai pubblici servizi sono iscritti a domanda in apposito elenco istituito pres |
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SEZIONE II - Associazioni di promozione sociale |
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Art. 388 - (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi: a) le associazioni a carattere regionale; b) le associazi |
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Art. 389 - (Iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale)1. Ai fini dell'iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono: a) essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui tra l'altro deve essere indicata la sede legale; b) svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione. Per le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale presenti sul territorio regionale, il termine è ridotto ad un anno. 2. Nello s |
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Art. 390 - (Incompatibilità)1. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizi |
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Art. 391 - (Promozione e sostegno alle associazioni di promozione sociale)1. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi: a) contributi a fondo perduto alle associazioni per spec |
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Art. 392 - (Osservatorio regionale dell'associazionismo)1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'associazionismo con i seguenti compiti: a) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo; b) pubblicazione di un rapporto triennale sull'andamento del fenomeno associativo in Umbria; |
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Art. 393 - (Conferenza regionale dell'associazionismo)1. La Giunta regionale indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell'associazionismo, avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all’articolo |
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Art. 394 - (Partecipazione delle associazioni di promozione sociale alla programmazione regionale)1. Gli indirizzi programmatici inerenti l'associazionismo di promozione sociale sono contenuti nei piani regio |
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Art. 395 - (Convenzioni)1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, posson |
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Art. 396 - (Formazione professionale)1. La Regione N44 nel rispetto di quanto previsto “ |
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SEZIONE III - Cooperative sociali |
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Art. 397 - (Cooperative sociali)1. Ai fini del presente testo unico, nel rispetto della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina della cooperazione sociale", sono considerate coop |
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Art. 398 - (Albo regionale delle cooperative sociali)1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo. 2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni: |
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Art. 399 - (Commissione regionale per la cooperazione sociale)1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte: a) l'assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato; b) il direttore della direzione sanità e servizi sociali o un suo delegato; c) un dirigente regionale per ciascuna struttura competente in materia |
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Art. 400 - (Compiti della Commissione)1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di cui al presente testo unico ed in particolare: |
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Art. 401 - (Promozione e sostegno alla cooperazione sociale)1. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare annualmente con legge regionale. Per la verifica della corretta destinazione delle agevolazioni, la Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari e dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle disposizioni di cui al presente titolo. |
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Art. 402 - (Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale)1. I piani e gli atti di programmazione delle attività sociali, sanitarie ed educative di interesse socio-sanitario e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevedono le modalità di specifica correla |
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Art. 403 - (Affidamenti e convenzioni)1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica. |
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Art. 404 - (Determinazione dei corrispettivi)1. I Contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell’articolo 403, nonché nel rispetto del tariffario vigente, considerato come elemento minimo al fine di garantire da parte delle cooperative sociali la corretta applicazione dei disposti cont |
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Art. 405 - (Qualità della cooperazione sociale)1. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione della qualità dei servizi aff |
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PARTE III - NORME COMUNI |
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TITOLO I - ATTUAZIONE DI LEGGI REGIONALI |
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Capo I - Sanità |
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Art. 406 - (Clausole valutative)1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dall'attività di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica in Umbria di cui al Capo VI del Titolo XV della Parte I. A tal fine la relazione deve evidenziare i seguenti aspetti: a) in quanti distretti sanitari è stato attivato il Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica e in quali distretti è stato attivato più di un gabinetto odontoiatrico; |
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Capo II - Servizi sociali |
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Art. 407 - (Clausole valutative)1. Con cadenza annuale, la Giunta presenta all'Assemblea Legislativa una relazione sull'attuazione degli interventi e dei servizi a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo ed in particolare degli interventi ricompresi nel piano operativo di cui al Capo III del Titolo III- Parte II. 2. La Giunta regionale, con cadenza annuale entro il 30 novembre, informa l'Assemblea Legislativa circa l'attuazione degli interventi nell'ambito del sostegno e della qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare di cui al Capo I, Titolo IV - Parte II, evidenziando i risultati ottenuti nell'ambito. Per le finalità di cui sopra, la Giunta regionale presenta una relazione fornendo in particolare le seguenti informazioni: a) in che modo e con il coinvolgimento di quali soggetti si è realizzata l'attività di informazione e assistenza rivolta a sostenere le persone singole e le famiglie; b) la qualità percepita della formazione erogata da parte dei soggetti che hanno frequentato i corsi formativi ed i risultati ottenuti sul fronte della selezione dei soggetti formati; c) in che misura le persone singole e le famiglie ritengono accresciuta la qualità della prestazione lavorativa a seguito della partecipazione ai corsi formativi del personale addetto all'attività di assistenza familiare domiciliare. La Giunta regionale per le final |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Norme transitorie e finali |
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Art. 409 - (Norme transitorie)1. Le aziende Unità sanitarie locali di cui all’articolo 18 del presente testo unico, già istituite ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 18/2012, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende Unità sanitarie locali istituite ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) ivi compresi quelli inerenti i rapporti di lavoro, assumendone i relativi diritti ed obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, preesistenti. 2. Nelle more della costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Tern |
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Art. 4101. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Testo Unico sono e restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con il presente testo. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni: Omissis q) legge r |
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Allegato A - Omissis
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Allegato B - Omissis
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