Articolo abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 373 - (Domanda di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata alla Regione, unitamente a:

a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:

1) il tipo di attività svolta;

2) le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell'attività;

3) le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l'organizzazione esercita o intende esercitare così come definite dal decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 (Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato).

2. Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:

a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione;

b) la forma giuridica dell'organizzazione;

c) la sede legale;

d) la materia di prevalente attività;

e) l'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.”

Dalla redazione