N44 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 68, comma 1, della L.R. 17/08/2016, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 396 - (Formazione professionale)

1. La Regione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, assume, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni di promozione sociale.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.”

Dalla redazione