Articolo modificato dall’art. 67, comma 1, della L.R. 17/08/2016, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 385 - (Formazione ed aggiornamento del volontariato)

1. Per le attività formative dei volontari la Regione può avvalersi, nell'ambito del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.

2. I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 371 possono partecipare ai corsi istituiti dagli enti pubblici di cui all’articolo 8 della legge regionale 69/1981.

3. Abrogato”.

Dalla redazione