N51 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 10, comma 3, della L.R. 29/12/2016, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 391 - (Promozione e sostegno alle associazioni di promozione sociale)

1. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi:

a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali;

b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni;

c) abrogata

d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile;

e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;

f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

2. Gli enti locali hanno facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 383/2000.”

Dalla redazione