Articolo abrogato dalla L.R. 17/08/2016, n. 10.

L’articolo 283 così recitava:

“Art. 283 - (Conferenza di zona)

1. La Conferenza di zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale.

2. La Conferenza di zona è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o dai loro assessori delegati.

3. La Conferenza di zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella zona.

4. Le deliberazioni della Conferenza di zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa.

5. La Conferenza di zona svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) propone all'ATI competente l'approvazione dei regolamenti sociali zonali che disciplinano il sistema sociale zonale prevedendo l'istituzione in ciascuna Zona sociale del Tavolo zonale di concertazione e del Tavolo zonale di coprogettazione;

b) adotta il Piano sociale di zona di cui all’articolo 272;

c) provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici di cui agli articoli 273 e 274.

6. Il regolamento dell'ATI stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza di zona.”

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