Articolo abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 390 - (Incompatibilità)

1. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 371. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento di iscrizione.”

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