N30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 17/08/2016, n. 10.

L’articolo 282 così recitava:

“Art. 282 - (Zone sociali)

1. Il Piano sociale regionale individua, all'interno di ciascun ATI, le Zone sociali di cui all’articolo 265, comma 3.

2. La Zona sociale si dota di una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano". La Zona sociale provvede, inoltre, alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali di cui al presente Testo unico, cura le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale.

3. Le attività sociali di cui al comma 2 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni ricadenti nella Zona sociale ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale. L'ATI nomina il responsabile sociale di Zona, designato dalla Conferenza di zona, che esercita le proprie funzioni esclusivamente nella struttura di cui al comma 2 ed a tempo pieno.

4. L'ATI con proprio regolamento provvede a definire l'organizzazione della Zona sociale.”

Dalla redazione