Articolo abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 382 - (Convenzioni con le organizzazioni di volontariato)

1. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 7 della legge n. 266/1991, devono indicare in particolare:

a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attività oggetto della convenzione ed i responsabili operativi, con l'indicazione dei relativi titoli professionali e formativi;

b) il numero degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi per prestazioni di attività specializzate;

c) il numero e l'articolazione delle ore da impegnare nell'esercizio dell'attività convenzionata da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) il tipo di copertura assicurativa a favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) di tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto di convenzione;

e) la durata del rapporto convenzionale;

f) le modalità per la verifica periodica dei risultati conseguiti;

g) il possesso dei requisiti comprovanti la capacità professionale dei volontari impegnati e la continuità delle loro prestazioni;

h) le modalità relative al rimborso delle spese vive sostenute dall'organizzazione, adeguatamente documentate;

i) la quantità di risorse economiche, di personale e di servizi da destinare all'attività oggetto della convenzione.

2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare le singole convenzioni, costituisce titolo di priorità il possesso dei requisiti inerenti:

a) la specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione, valutate anche con riferimento alla qualità degli addetti;

b) la disponibilità da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

c) la collocazione della sede dell'associazione nel territorio di competenza dell'ente che stipula la convenzione.

3. Titoli di priorità sono inoltre attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) continuità nello svolgimento delle attività;

b) quantità delle prestazioni erogate;

c) qualità delle prestazioni;

d) numero delle convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici;

e) distanza delle strutture rispetto all'utenza;

f) ordine di iscrizione nel registro regionale.

4. L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.”

Dalla redazione