Articolo abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 372 - (Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nel registro regionale debbono essere previsti:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) il fine dichiarato di solidarietà;

c) la democraticità delle strutture;

d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

e) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;

f) l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.”

Dalla redazione