Articolo abrogato dal D. Leg.vo 01/08/2006, n. 249, così recitava:

 “Art. 139. — È inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro;

1. contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;

2. che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;

3. che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.”

Dalla redazione