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Sent.C. Cass. 29/11/2007, n. 24939

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1. Notaio - Stipula di atto pubblico - Attività preparatorie e successive - Obbligo del notaio (salvo espresso esonero per concorde volontà delle parti) - Sua responsabilità ex contractu (pur mancando ogni riferimento nella legge professionale) 2. Notaio - Stipula di mutuo bancario ipotecario - Mancate verifiche - Responsabilità del notaio - Colpa concorrente della banca
1. L’opera demandata al notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico (che, nel momento in cui lo roga, non è rappresentante degli interessi delle parti, e la cui responsabilità professionale non esonera queste ultime dall’onere di osservare le più elementari regole di diligenza) non si riduce al mero compito di accertare la volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie affinché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti medesime, con la conseguenza che l’inosservanza dei menzionati obblighi accessori da parte del notaio - salvo che dalla loro osservanza egli non sia stato espressamente esonerato dalle parti - dà luogo a responsabilità «ex contractu» per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità. 2. La condotta colposa del notaio nel corso della stipula di un mutuo bancario ipotecario, consistita nell’aver omesso di accertare che il procuratore non aveva il potere di concedere ipoteca sui beni posti a garanzia di mutuo bancario, integra la responsabilità del professionista e, qualora della procura sia data lettura al momento della stipula del negozio e la stessa sia allegata al contratto, quella concorrente della banca mutuante che ha partecipato all’atto, in ragione sia dei generali obblighi di diligenza, sia della particolare qualifica professionale che un istituto di credito deve avere.


(L. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 49)R

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