FAST FIND : GP7788

Sent.C. Cass. 15/01/2007, n. 644

50982 50982
1. Notaio - Azione disciplinare - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Disciplina ex D.Lgs. 06/249.
1. La prescrizione dell’azione disciplinare contro i notai, come espressamente previsto dall’art. 146 della L. 16 febbraio 1913 n. 89, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa «ancorché vi siano stati atti di procedura», e quindi non subisca interruzione a causa del procedimento disciplinare, della contestazione delle violazioni, delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale, salva la sospensione della prescrizione in conseguenza della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2 febbraio 1990. Detta prescrizione determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare, operante «ex lege», e deve essere rilevata anche d’ufficio ed in sede di legittimità, con derivante cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, restando precluso ogni esame nel merito dei motivi di ricorso. La disciplina dettata in materia dalla normativa sopravvenuta di cui al D.Lgs. 1° agosto 2006 n. 249, si applica - in virtù della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 54 dello stesso testo normativo - ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore solo se quella modificata dell’art. 146 della predetta L. n. 89 del 1913 risulti più favorevole.

Conf. Cass. 28 marzo 2006 n. 7088; [R=W28M067088] 17 dicembre 2004 n. 23515; [R=W17D0423515] 20 gennaio 2001 n. 839; [R=W20GE01839] 19 febbraio 1998 n. 1766. [R=W19F981766] Ved. Cass. 11 marzo 2005 n. 5437; [R=W11M055437] 10 maggio 2002 n. 6732. [R=W10MA026732]
(L. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 146; R D.Lgs. 1° agosto 2006 n. 249, art. 54, c. 2)

Dalla redazione