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Sent.C. Cass. 23/05/2001, n. 7028

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1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Atti in cui egli o i prossimi congiunti hanno interesse - Divieto di stipula.
1. L'art. 28 L. 16 febbraio 1913 n. 89 che vieta al notaio, a pena di nullità (art. 58 n. 3) di rogare atti in cui egli o i prossimi congiunti abbiano interesse, deve interpretarsi nel senso che la valutazione di tale interesse va effettuata ex ante, in termini di mera potenzialità che l'atto possa essere rogato al fine di soddisfare l'interesse di soggetti contemplati dalla norma, senza che rilevi che le parti non abbiano in concreto ricevuto un danno dall'atto rogato.

1a. Ved. Cass. 1° febbraio 2001 n. 1394R.
(L. 16 febbraio 1913 n. 89, artt. 28 e 58)R

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