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- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 07/01/1956, n. 164
D. P.R. 07/01/1956, n. 164
D. P.R. 07/01/1956, n. 164
D. P.R. 07/01/1956, n. 164
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Lavoro Previdenza Sociale 06/10/1998, n. 451
- D. Min. Lavoro Previdenza Sociale 23/03/1990, n. 115
- D. Leg.vo 19/12/1994, n. 758
- D.Leg.vo 08/07/2003, n. 235
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CAPO I - Campo di applicazione |
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Art. 1. - Attività soggetteLa prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni é regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del |
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Art. 2. - Attività escluseLe norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia é regolata o sarà regolata da appositi provvediment |
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Art. 3. - Soggetti delle normeAll'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti coloro che esercitano le attività |
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CAPO II - Disposizioni di carattere generale |
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Art. 4. - Viabilità nei cantieriDurante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o sbancamento devono avere u |
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Art. 5. - Luoghi di transitoIl transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barrie |
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Art. 6. - Fosse della calceLe fosse della calce devono essere allestite in zona appartata del cantiere ed essere munite su tutti |
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Art. 7. - Idoneità delle opere provvisionaliLe opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate e |
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Art. 8. - Scale a manoLe scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. R I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i |
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Art. 9. - Protezione dei posti di lavoroQuando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni |
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Art. 10. - Cinture di sicurezzaNei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, qua |
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Art. 11. - Lavori in prossimità di linee elettricheNon possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aree a distanza minore di |
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CAPO III - Scavi e fondazioni |
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Art. 12. - Splateamento e sbancamentoNei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco |
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Art. 13. - Pozzi, scavi e cunicoliNello scavo di pozzi e di trincee profondi più di metri 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. |
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Art. 14. - Deposito di materiali in prossimità degli scaviÈ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi |
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Art. 15. - Presenza di gas negli scaviQuando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas che po |
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CAPO IV - Ponteggi e impalcature in legname |
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Art. 16. - Ponteggi ed opere provvisionaliNei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo |
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Art. 17. - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionaliIl montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveg |
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Art. 18. - Deposito di materiale sulle impalcatureSopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccettua |
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Collegamenti delle impalcature |
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Art. 19.L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediant |
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Disposizioni dei montanti |
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Art. 20.I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. |
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Art. 21. - CorrentiI correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a metri 2. |
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Art. 22. - TraversiI traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costr |
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Art. 23. - IntavolatiLe tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopporta |
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Art. 24. - ParapettiGli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, de |
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Art. 25. - Ponti a sbalzoNei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché‚ la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidità e la stabilità. |
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Art. 26. - Mensole metallicheNei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché‚ gli el |
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Art. 27. - SottopontiGli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte a |
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Art. 28. - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizioNella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in co |
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Art. 29. - Andatoie e passerelleLe andatoie devono avere larghezza non minore di metri 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e d |
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CAPO V - Ponteggi metallici fissi |
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Art. 30. - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiegoLa costruzione e l'impiego di ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente ò parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente Capo. |
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Art. 31. - Relazione tecnicaLa relazione di cui all'articolo precedente deve contenere: 1) descrizione degli elementi che costituiscono il punteggio, loro dimensioni con le to |
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Art. 32. - ProgettoI ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccari |
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Art. 33. - DisegnoNei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformità di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risulti |
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Art. 34. - Nome del fabbricanteGli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o a |
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Art. 35. - Caratteristiche di resistenzaGli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art. 30. Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superfici |
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Art. 36. - Montaggio e smontaggioAl montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione. |
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Art. 37. - Manutenzione e revisioneIl responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o pr |
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Art. 38. - Norme particolari ai ponti metalliciLe tavole che costituiscono l'impalcatura devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui |
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CAPO VI - Ponteggi movibili |
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Art. 39. - Ponti sospesi e loro caratteristicheSui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 kg per metro lineare di sviluppo. Essi non devono av |
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Impalcatura dei ponti sospesi |
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Art. 40.L'unità di ponte deve essere costituita da due telai metallici che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame. I |
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Art. 41. - ParapettiSui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato |
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Art. 42. - ArganiGli argani devono essere rigidamente connessi con telai di sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto. |
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Art. 43. - FuniLe funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 kg per mm² e de |
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Art. 44. - Travi di sostegnoLe travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate, per ogni specifica installazione, con un coefficiente di sicurezza non |
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Art. 45. - Accesso ai ponti sospesiL'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti |
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Art. 46. - Stabilità dei pontiAd ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della costruzione. |
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Art. 47. - Manovra dei pontiPrima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che non esista |
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Art. 48. - Lavoratori ammessi sui ponti sospesi |
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Art. 49. - ManutenzioneLa manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani devono essere c |
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Art. 50. - Libretto di immatricolazioneGli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche bie |
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Art. 51. - Ponti su cavallettiI ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli |
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Art. 52. - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbiceI ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. |
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Art. 53. - Scale aeree su carroIl carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della scala sia verticale e controllabi |
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Art. 54. - Manovre delle scale aereeQualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a scala scarica. Durante la salita devono essere evi |
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CAPO VII - Trasporto dei materiali |
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Art. 55. - Castelli per elevatoriI castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei material |
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Art. 56. - Impalcati e parapetti dei castelliGli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali. |
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Art. 57. - Montaggio degli elevatoriI montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. |
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Art. 58. - Argani - Salita e discesa dei carichiGli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; é vietata la manovra degli interruttori elettrici me |
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Art. 59. - Sollevamento di materiali degli scaviLe incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di |
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Art. 60. - Trasporti con vagonetti su guideIl binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente e mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori. |
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Art. 61. - Pendenza dei binariÈ fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle discariche delle materie sca |
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Art. 62. - Transito e attraversamento sui piani inclinatiÈ vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti sono in movimen |
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CAPO VIII - Costruzioni edilizie |
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Art. 63. - Strutture specialiDurante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, dev |
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Art. 64. - Costruzione di archi, volte e similiLe armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in |
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Art. 65. - Posa delle armature e delle centinePrima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui alÌarticolo pre |
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Art. 66. - Resistenza delle armatureLe armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle person |
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Art. 67. - Disarmo delle armatureIl disarmo delle armature provvisorie di cui al secondo comma dell'art. 64 deve essere effettuato con ca |
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Art. 68. - Difesa delle apertureLe aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono |
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Art. 69. - Scale in muraturaLungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti pa |
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Art. 70. - Lavori specialiPrima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere acc |
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CAPO IX- Demolizioni |
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Art. 71. - Rafforzamento delle strutturePrima dell'inizio dei lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle c |
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Art. 72. - Ordine delle demolizioniI lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono e |
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Art. 73. - Misure di sicurezzaLa demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera di |
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Art. 74. - Convogliamento del materiale di demolizioneIl materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore |
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Art. 75. - Sbarramento della zona di demolizioneNella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zon |
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Art. 76. - Demolizione per rovesciamentoSalvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. |
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CAPO X - Norme penali |
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Art. 77. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigentiI datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da lire 200.000 a lire |
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Art. 78. - Contravvenzioni commesse dai prepostiI preposti sono puniti: a) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000 per |
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Art. 79. - Contravvenzioni commesse dai lavoratoriI lavoratori sono puniti: |
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CAPO XI - Disposizioni finali |
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Art. 80. - Collaudi e verifiche periodicheIl Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui alÌart. 393 d |
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Art. 81. - DecorrenzaIl presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1956. A decorrere da tale data sono abrogate le disposizio |
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