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Sent.C. Cass. 04/12/1992, n. 12911

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1. Prevenzione infortuni - Misure di sicurezza - Scala fissa a pioli - Misure protettive ex art. 17 D.P.R. 1975 n. 547 - Estensione alla scala costituita dagli stessi elementi del ponteggio - Ragioni - Inosservanza della normativa di protezione - Colpa del datore di lavoro - Configurabilità
1. L'art. 17 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), il quale prescrive una serie di misure protettive per le scale fisse a pioli, trova applicazione anche con riguardo ad una scala costituita dagli stessi elementi del ponteggio in cui sia incastellata, ove tale scala presenti tutte le caratteristiche (in particolare, altezza superiore a m. 5) che giustificano la disciplina dettata dall'art. 17 cit.; né l'applicabilità di tale norma può ritenersi esclusa per l'eventuale concorrente applicabilità della speciale disciplina (relativa agli impalcati ed ai parapetti dei castelli) dettata per l'edilizia dall'art. 56 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, atteso che l'art. 1, 1° c., D.P.R. n. 164 cit. (contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) rinvia - per gli argomenti non espressamente disciplinati (fra i quali rientra la protezione delle scale fisse a pioli) - alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 547 del 1955; pertanto, la violazione dell'art. 17 su indicato ai fini della cui applicabilità deve tenersi conto dell'altezza complessiva della struttura anziché del punto in cui il lavoratore si trovi nel corso del lavoro od al momento dell'infortunio - è configurabile quale elemento di colpa del datore di lavoro, ove risulti la sussistenza del nesso causale fra la violazione stessa e l'evento lesivo sofferto dal lavoratore.


D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 R; D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 R

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