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Sent.C. Cass. 28/09/1998, n. 9673

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1. Appalti - Prevenzione infortuni - Caduta del lavoratore - Responsabilità dell'imprenditore - Per omesso apprestamento di impalcature e ponteggi.
1. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso a lavoratore edile operante su un tetto per sfondamento delle strutture su cui era appoggiato e conseguente caduta all'interno dell'edificio, è elemento sufficiente a determinare la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio stesso - e quindi a giustificare l'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'Inail - il mancato apprestamento di adeguate impalcature e ponteggi a norma dell'art. 16 del D.P.R. n. 164 del 1956, in presenza di un'altezza di oltre due metri rispetto al suolo all'esterno dell'edificio, senza che possa invocarsi la non incidenza causale dell'inosservanza per il fatto che la caduta di fatto si sia realizzata per un'altezza minore (data la presenza di un solaio interno), se sia accertato che le impalcature e i ponteggi prescritti avrebbero consentito di operare in condizioni di maggiore stabilità e quindi di evitare la caduta.

1. Ved. Cass. 19 maggio 1990 n. 6141[R=W19MA906141]. Ved. anche, sulla responsabilità dell'imprenditore per infortuni sul lavoro, Cass. S.U. 16 settembre 1998 n. 9247R, 16 giugno 1998 n. 6000R e 2 giugno 1998 n. 5409R.
(D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, art. 16)R

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