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Sent. C. Cass. pen. 15/12/1998, n. 2800

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1. Appalti - Prevenzione infortuni - Opera provvisionale ex art. 7 D.P.R. 1956 n. 164 - Nozione. 2. Appalti - Prevenzione infortuni - Esonero responsabilità del committente - Condizioni.
1. In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 è da considerarsi "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso; inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa dev'essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva, e persino nel caso di utilizzo improprio. (Fattispecie di impalcatura al servizio di una grande gru a torre, lasciata priva di manutenzione). 2. In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di fatto, da parte del committente; tuttavia, quando il soggetto commissionario venga da operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltatore e ancor più quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 le opere provvisionali devono essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 Cod. civ. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.

1a. (INF.3/1) - Sulle opere provvisionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ved. Cass. 19 giugno 1990 n. 6141R (Responsabilità dell'imprenditore per omessa predisposizione di impalcatura o ponteggi, responsabilità che permane anche se ha dotato gli operai di cinture di sicurezza), 13 giugno 1990 n. 5734R (Sul parapetto e protezioni equipollenti ex art. 26 D.P.R. 1955 n. 547), Cass. pen. IV 9 aprile 1990 n. 335 (Sulle armature di sostegno per scavi di trincee e pozzi), Cass. pen. IV 26 febbraio 1990 n. 246 (Su mezzi di protezione necessari per lavori su tetto a spiovente coperto di eternit), Cass. pen. IV 28 ottobre 1988 n. 1459 (Responsabilità dell'imprenditore per opere provvisionali insufficienti o inefficienti o irregolari). D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164R (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni). Art. 7 (Idoneità delle opere provvisionali) - Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei. Art. 13 (Pozzi, scavi e cunicoli) - Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di metri 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericoli di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547R (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Art. 26 (Parapetto normale) - Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia un'altezza utile di almeno un metro; c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. É considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. É considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustrata, ringhiera e simili, realizzante condizione di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. 2a. (INF.5/1) - Sulla responsabilità del committente per infortuni sul lavoro ved. Cass. pen. III 8 aprile 1993 n. 3439 (Sulla responsabilità del Sindaco per i provvedimenti di prevenzione infortuni riguardo ai dipendenti del cimitero comunale), IV 2 marzo 1990 n. 90 (Esclusione della responsabilità penale del committente), IV 8 febbraio 1990 n. 2267 (Condizioni e limiti per l'esonero di responsabilità del committente).
(Cod. civ. art. 2087; D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, art. 7)R

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