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Sent. C. Cass. pen. 23/02/2015, n. 7960

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Sicurezza - Cantieri temporanei e mobili - Infortunio durante la sospensione dei lavori - Responsabilità del CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) - Esclusione.

ll coordinatore della sicurezza non risponde dell’incidente nel cantiere se l’attività è sospesa nel periodo in cui si verifica il sinistro. In questo cas

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[Premessa]



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SENTENZA


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Svolgimento del processo

1. F.F. è stato tratto a giudizio avanti il Tribunale di Trapani per rispondere del reato p. e p. dall'art. 113 c.p., e art. 589 c.p., comma 2, a lui ascritto per avere, in cooperazione con altri, nella qualità di coordinatore per la sicurezza e per l'esecuzione dei lavori edili da svolgere in (OMISSIS), località (OMISSIS), colposamente concorso a cagionare la morte dell'operaio P.S..

Era accaduto che quest'ultimo, dipendente della ditta B.V. incaricata delle opere di falegnameria, mentre stava procedendo, in data (OMISSIS), alla posa in opera dei telai di una finestra al primo piano della villetta n. 40, ubicata nel lotto n. 7, dopo aver aperto le persiane, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo, da un'altezza superiore ai 3 m, riportando gravissime lesioni che ne cagionavano il decesso in data (OMISSIS).

La responsabilità dell'evento era ascritta al F., oltre che a titolo di colpa generica, anche per colpa specifica consistita nella violazione delle previsioni di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164R, art. 16; D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626R, art. 21, comma 1, e art. 22, comma 1; D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5, comma 1, lett. a) e b).

Si rimproverava in particolare al predetto di aver omesso di verificare, nella detta sua qualità, che la ditta B.V., in relazione alla fase di posa dei controtelai alle finestre, applicasse le disposizioni contenute nel "-Piano informativo generale sulla sicurezza ed igiene sul lavoro" predisposto dallo stesso F., nella parte in cui prevedeva la necessità di verificare, operando in prossimità del vuoto, preventivamente, l'esistenza di parapetti e protezioni, e di mantenere in opera ponti e sottoponti con regolari parapetti, nonchè di aver omesso di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dalla ditta medesima e, comunque, (l'idoneità) delle misure approntate per eliminare il rischio di caduta dall'alto degli operai.

Con sentenza del 28/6/2012 il Tribunale, riconosciuta la responsabilità del prevenuto, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione oltre che, in solido con gli altri due imputati e con il responsabile civile Bulgarella Costruzioni S.r.l., al pagamento della somma di Euro 34.363,36 in favore dell'Inail ed al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in separata sede, in favore dell'altra parte civile M.E., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Po.Sa., ed ancora al pagamento di una provvisionale, in favore della stessa, di Euro 100.000,00.

Escluso che nella fattispecie potessero ravvisarsi profili di abnormità e di eccezionalità della condotta tenuta dalla vittima, tali da interrompere il nesso causale, ha rimarcato il primo giudice, tra l'altro, le gravi carenze del piano operativo di sicurezza predisposto dalla ditta B.V., avvalorando il sospetto, esternato dagli ispettori del servizio di prevenzione, che lo stesso fosse in realtà ricopiato da analoghi documenti redatti per altre lavorazioni: deficienze progettuali e programmatiche tradottesi in disfun

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Motivi della decisione

6. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

La Corte d'appello omette di prendere in considerazione la doglianza secondo cui al momento dell'incidente i lavori nel lotto in questione risultavano sospesi dalla ditta e non ne era programmata una ripresa, tanto meno nel giorno dell'incidente.

La circostanza appare di rilievo centrale, posto che, se davvero fosse così (ma nulla di diverso risulta affermato in sentenza), non è ipotizzabile un obbligo di controllo e vigilanza concretamente attivato in capo al coordinatore per la sicurezza.

Giova rammentare che tale figura è stata introdotta per la prima volta dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della direttiva 92/57/CEE) - nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche.

La definizione dei relativi compiti e della connesse sfere di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco contenuto nel D.Lgs. n. 494 del 1996R, art. 5, a mente

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P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame.

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Dalla redazione