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Sent. C. Cass. 04/09/2004, n. 17906

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1. Appalti ll.pp. - Legge Merloni - Immediatamente applicabile - Limiti. 2. Appalti ll.pp. - Riserve - Iscrizione nel registro di contabilità e conferma nel conto finale - Obbligo dell'appaltatore. 3. Appalti ll.pp. - Riserve - Iscrizione tempestiva - Anche per fatti c.d. continuativi - Obbligo dell'appaltatore.
1. La nuova disciplina degli appalti pubblici, introdotta dalla c.d. Legge quadro ll.pp. (Merloni), n. 94/109, in vigore dal 28 luglio 2000 è applicabile anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento della entrata in vigore del regolamento di attuazione della Legge quadro, di cui al D.P.R. n. 99/544, nei limiti indicati dall'art. 232 di tale Regolamento. Infatti,sono immediatamente applicabili «le disposizioni che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante» (comma 1) e, ove non diversamente disposto, anche le norme del regolamento «residue», di cui al comma 4, ossia tutte quelle diverse dalle «disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto» e da quelle «che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'indicazione di lavori e servizi». L'immediata applicabilità di tale complesso di disposizioni (rispetto alle altre in cui trova espressione l'opposto principio del «tempus regit actum»), si spiega e si giustifica per il fatto che esse attengono all'organizzazione amministrativa di uno dei soggetti del rapporto contrattuale (la stazione appaltante) senza che il secondo (l'appaltatore) ne subisca i riflessi (se non in via mediata ed indiretta) (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che la materia delle obbligazioni di danno, nascenti dal comportamento di uno dei due soggetti del rapporto contrattuale, fosse soggetta, sia nell' «an», sia nella loro commisurazione, alle procedure di accertamento e contestazione secondo le regole vigenti al momento della stipula del contratto, da cui ha avuto origine lo svolgimento del rapporto contrattuale). 2. In tema di appalto di opera pubblica, a norma degli artt. 26 del D.P.R. 62/1063 e 54 e 64 del R.D. 1895/350, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale. 3. Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il «quantum» può essere successivamente indicato. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 1895/350, l'imprenditore è tenuto ad iscrivere tempestivamente la riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, sia quando il fatto dannoso abbia carattere continuativo sia quando sia assolutamente saltuario. (Fattispecie relativa a riserve proposte attraverso la contestazione formale del certificato di collaudo, ma non anche nel conto finale).

1. Conf. Cass. 16 settembre 1992 n. 10582 R; 7 dicembre 1996 n. 10920 R Ved. Cass. 19 marzo 2004 n. 5540 R 2a. Ved. Cass. 21 luglio 2004 n. 13500 R 3a. - Sull'obbligo dell'appaltatore di iscrizione delle riserve anche per fatti c.d. continuativi, ved. Cass. 19 marzo 2004 n. 5540 R (Riserve - Iscrizione tempestiva - Obbligo dell'impresa - Anche per fatti c.d. continuativi); 21 gennaio 2004 n. 884 R (Riserve - Tempestività - Valutazione dei fatti c.d. continuativi); 18 settembre 2003 n. 13734 R (Riserve - Tempestiva iscrizione nel registro di contabilità o in altri documenti - Onere dell'appaltatore - Sussistenza - Anche per fatti dannosi continuativi o anche saltuari); 6 dicembre 2000 n. 15485 R (Riserve - Tempestività - Valutazione dei fatti c.d. continuativi); 11 febbraio 2000 n. 1515 R (Iscritte le riserve per fatti continuativi, è necessaria la tempestiva quantificazione delle richieste da parte dell'appaltatore); 24 gennaio 1997 n. 746 R (Riserve - Obbligo dell'appaltatore di immediata iscrizione - Anche per fatti c.d. continuativi); 8 maggio 1992 n. 5494 R; 15 aprile 1992 n. 4563 R; 19 maggio 1989 n. 2395 R; S.U. 4 marzo 1988 n. 2247 R (Gli scavi in roccia «extra-dura» non sono fatti continuativi e per essi occorre formulare riserva ad ogni contabilizzazione); 11 gennaio 1988 n. 68 R; 12 aprile 1986 n. 2599 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 544, art. 232) R (Reg. ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 54 e 64; Cap. gen. ll.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 26) (Reg. ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54) [R=RD25MA95]

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