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Sent. C. Cass. 21/01/2004, n. 884

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1. Appalti ll.pp. - Riserve - Tempestività - Accertamento - Ex art. 54 Reg. oo.pp.. 2. Appalti ll.pp. - Riserve - Tempestività - Valutazione dei fatti cd. continuativi.
1. La valutazione della tempestività delle riserve, nei contratti di appalto di opere pubbliche, non si esaurisce in un mero accertamento di fatto rivolto alla individuazione dell'esatto momento in cui l'appaltatore ne ha effettuato l'iscrizione nel registro di contabilità, dovendosi invece stabilire se il momento della iscrizione rientri nell'ambito temporale normativamente stabilito (art. 54 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350), e dovendosi pertanto compiere un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina legale. Da ciò consegue che deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 829 Cod. proc. civ., l'impugnazione per nullità di una sentenza arbitrale nel caso di dedotta inosservanza delle regole di diritto in tema di tempestività delle riserve. 2. L'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso con l'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli (onere il quale, ove inosservato, produce la decadenza del diritto a conseguire maggiori compensi) sussiste anche con riguardo ai cosiddetti «fatti continuativi», consistenti in fatti non immediatamente produttivi di maggiore onerosità. Rispetto a questi ultimi, peraltro, detto onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne l'entità nelle successive registrazioni.

1. Conforme a Cass. 6 dicembre 2000 n. 15485 R Si premette che le disposizioni sulle riserve sono rimaste praticamente invariate anche dopo l'introduzione della nuova normativa sui lavori degli anni '94 e seguenti, come può osservarsi confrontando gli artt. 53, 54 e 64 del Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350 [R=RD25MA95] con i corrispondenti artt. 164, 165 e 174 del nuovo Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.R Sull'obbligo dell'appaltatore di lavori pubblici, di iscrizione delle riserve per tutte le domande nel proprio interesse nel registro di contabilità e della loro successiva conferma nel conto finale (a norma degli artt. 53, 54 e 64 del R.D. 1895/350) ved. Cass. 18 settembre 2003 n. 13734 R (L'appaltatore, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 1895/350, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità e in altri documenti); 12 settembre 2003 n. 13440 [R=W12M0313440] (La mancata tempestiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore, ne comporta la decadenza dal diritto al pagamento a norma dell'art 54 del R.D. 1895/350 e preclude la proposizione dell'azione di arricchimento); 28 maggio 2003 n. 8532 (Ai sensi dell'art. 64 R.D. 1895/350 il conto finale, se non è firmato dall'appaltatore nel termine previsto o se viene firmato ma senza la conferma delle riserve già formulate, deve ritenersi accettato a meno che l'appaltatore provi una sua diversa volontà)
(Reg. oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54) [R=RD25MA95] (Reg. oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54)

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