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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP7803
Sent. C. Cass. 06/11/2006, n. 23670
Sent. C. Cass. 06/11/2006, n. 23670
1. Appalti ll.pp. - Capitolato generale - Valore normativo - Solo per appalti dello Stato - Valore contrattuale per appalti di enti pubblici diversi dallo Stato - Condizione - Sua applicazione imposta da espressa disposizione di legge. 2. Appalti ll.pp. - Riserve - Tempestività - Valutazione di fatti cd. continuativi.
1. Il Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di cui al D.P.R. 1962/1063 (il quale tra l’altro prevede la devolubilità ad un collegio arbitrale della definizione delle controversie insorte tra le parti) ha valore normativo e vincolante ..... solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre per quelli stipulati da altri enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, può assumere efficacia obbligatoria, sempre che una espressa disposizione di legge non ne imponga l’applicazione soltanto sotto il profilo negoziale, ossia se e nei limiti in cui le parti ne abbiano fatto richiamo per regolare il rapporto contrattuale.
2. In tema di appalto di opere pubbliche, l’onere dell’appaltatore di formulare tempestiva riserva di maggiori compensi o indennizzi rispetto al corrispettivo pattuito, secondo la disciplina del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54, sorge per effetto e dal momento dell’iscrizione, nei registri previsti dalla legge e sottoposti alla sua sottoscrizione, degli elementi che evidenziano, secondo indici di media diligenza e di buona fede, un aggravio di spesa a suo carico ed impone che in detti registri sia specificato il titolo e l’ammontare della pretesa (v. sul punto, tra le tante, Cass. 2006 n. 4702; 2004 n. 18070; 2000 n. 10261; 1999 n. 13399; 1996 n. 6569). In relazione ai fatti produttivi di danno continuativo la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo che detti fatti abbiano evidenziato una potenzialità dannosa, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere successivamente indicato (Cass. 2004 n. 17906; 2004 n. 5540; 2003 n. 13734).
1. Ved. Cass. 27 giugno 2006 n. 14817 [R=W27G0614871] (Ricordiamo che la L. Merloni, citata nella anzidetta nota 1a, è stata abrogata dall’art. 256, c. 1 del Codice LSF 06).
Ved. anche Cass. 10 maggio 2005 n. 9747 R; 19 marzo 2003 n. 4036 R ; 7 giugno 2000 n. 7705 R; 3 settembre 1999 n. 9275 R; 16 aprile 1999 n. 3802 R; S.U. 8 giugno 1998 n. 5612 [R=WSU8G985612]; S.U. 28 maggio 1998 n. 5289 [R=WSU28MA985289]; 7 luglio 1997 n. 6100 R; 22 luglio 1996 n. 6569 R; 12 dicembre 1994 n. 10596 R
Ed anche Cass. 17 gennaio 2001 n. 563; R C. Cost. 9 maggio 1996 n. 152 R
1a. (CAG.1) - Sul valore normativo del Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, vincolante solo per gli appalti dello Stato, e sulla sua validità per enti pubblici diversi dallo Stato condizionata al suo recepimento contrattuale o a specifica legge, ved. Cass. 27 giugno 2006 n. 14817 B R; 21 febbraio 2006 n. 3768 R. Ved. anche «Il Capitolato generale: natura normativa o contrattuale» e «Due astrusi articoli (n. 32 e 33) del Capitolato generale» .
Il Capitolato generale, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 è stato abrogato dall’art. 231, lett. i) del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 a far data dal 28 luglio 2000, giorno di entrata in vigore del detto Regolamento ed in cui è entrato in vigore (ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.Merloni, L. 11 febbraio 1994 n. 109) anche il nuovo Capitolato generale ll.pp., D.M. 19 aprile 2000 n. 145).
Quest’ultimo è rimasto in vigore anche dopo la pubblicazione del nuovo «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. Ved. Cass. 3 marzo 2006 n. 4702 R; 8 settembre 2004 n. 18070 R; 4 agosto 2000 n. 10261 [R=W4AG0010216]; 1 dicembre 1999 n. 13399 R; 22 luglio 1996 n. 6569 R.
Ved. anche 4 settembre 2004 n. 17906 R; 19 marzo 2004 n. 5540 R; 18 settembre 2003 n. 13734. R
2a. (RIS.2) - Sull’obbligo dell’appaltatore di iscrizione delle riserve anche per fatti cd. continuativi, ved. Cass. 4 settembre 2004 n. 17906 R e 18 settembre 2003 n. 13734 R (Riserve - Tempestiva iscrizione nel registro di contabilità o in altri documenti - Onere dell’appaltatore - Sussistenza - Anche per fatti dannosi continuativi o anche saltuari); 19 marzo 2004 n. 5540 R (Riserve - Iscrizione tempestiva - Obbligo dell’impresa - Anche per fatti cd. continuativi); 21 gennaio 2004 n. 884 R (Riserve - Tempestività - Valutazione dei fatti cd. continuativi); 6 dicembre 2000 n. 15485 R (Riserve - Tempestività - Valutazione dei fatti cd. continuativi); 11 febbraio 2000 n. 1515 R (Iscritte le riserve per fatti continuativi, è necessaria la tempestiva quantificazione delle richieste da parte dell’appaltatore); 24 gennaio 1997 n. 746 R (Riserve - Obbligo dell’appaltatore di immediata iscrizione - Anche per fatti cd. continuativi); 8 maggio 1992 n. 5494 R; 15 aprile 1992 n. 4563; R 19 maggio 1989 n. 2395 R; S.U. 4 marzo 1988 n. 2247 [R=WSU4M882247] (Gli scavi in roccia «extra-dura» non sono fatti continuativi e per essi occorre formulare riserva ad ogni contabilizzazione); 11 gennaio 1988 n. 68 R; 12 aprile 1986 n. 2599. R
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 47; [R=DPR106362] L. 10 dicembre 1981 n. 741) [R=L74181] (R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54) [R=RD25MA95] |
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