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Sent. C. Cass. 15/04/1992, n. 4563

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1. Appalti oo.pp. - Opere FF.SS. - Riserve - Onere dell'appaltatore - Anche per fatti c.d. continuativi. 2. Appalti oo.pp. - Riserve - Richieste di oneri per tangenti pagate alla mafia - Inammissibilità.
1. Il sistema dell'onere delle riserve, nell'esecuzione di appalti di opere pubbliche, trova conferma per gli appalti di opere eseguite dalle Ferrovie dello Stato, nell'art. 41 del capitolato generale per dette opere approvato con delibera del Consiglio d'amministrazione 9 aprile 1909 e nell'art. 14 del capitolato generale approvato il 3 maggio-14 luglio 1922, a norma dei quali deve ritenersi cogente per l'appaltatore l'onere di iscrivere le sue riserve nel termine di cinque giorni; tale termine vale anche rispetto ai cosiddetti fatti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali l'onere della riserva diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della media diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore non può far valere come oneri sopravvenuti imprevisti le cosiddette tangenti pagate ad organizzazioni mafiose per poter eseguire i lavori, non sussistendo nesso di causalità con l'appalto, atteso che le dette perdite non possono essere considerate come costi necessari alla realizzazione delle opere, ma sono ricollegabili a fatti delittuosi estranei.

1. Ved. Cass. 9 aprile 1988 n. 2814 R; Cass. 11 gennaio 1988 n. 68 R; Cass. 12 aprile 1986 n. 2599 R ; Cass. 1° aprile 1980 n. 2097[R=W1A802097]. Sul sistema delle riserve negli appalti delle FF.SS. ved. Cass. 25 novembre 1988 n. 6332 R e 14 aprile 1964 n. 876.[R=W14A64876] . C.c. art. 1664, 2° c. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
C.c. artt. 1467 e 1664, 2° c.; Cap. gen. opere FF.SS. approvato dal Cons. amm. 9 aprile 1909 e 3 maggio-14 luglio 1922 Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 11, 16, 22, 23, 53, 54, 64, 107 [R=RD25MA95,A=11]

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