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Sent.C. Cass. 11/09/2007, n. 19092

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1. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Conseguenti diritti e obblighi dell’appaltatore 2. Direttore dei lavori (di opera pubblica) - Qualifica di pubblico ufficiale - Limiti
1. Il fatto che l’ordine di sospensione dei lavori, in un appalto ll.pp., sia illegittimo non incide sui diritti dell’appaltatore danneggiato (di richiedere alla P.A. appaltante maggiori compensi o la risoluzione del contratto) né sull’onere impostogli dagli artt. 54 e 64 Reg. ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350 di formulare tempestive riserve. 2. Il direttore dei lavori di un’opera pubblica riveste la qualifica di pubblico ufficiale soltanto in relazione all’attività affidatagli di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori ed alle relative attestazioni e certificazioni.

1. Ved. Cass. 22 maggio 2007 n. 11852; 6 novembre 2006 n. 23670;R 3 marzo 2006 n. 4702;R 8 settembre 2004 n. 18070;R 4 settembre 2004 n. 17906;R 19 marzo 2004 n. 5540.R 2. Conf. Cass. Pen. 2005/35155, 2003/24817, 2000/12685, 1999/14731, 1996/9950; e anche Cass. 11 maggio 1993 n. 5373 [R=W11MA935373]e S.U. 29 dicembre 1990 n. 12221 R
(Reg. ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 54 e 64;[R=RD25MA95]Cap. gen. Ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30)[R=DPR106362]

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