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Sent. C. Cass. 13/09/2010, n. 19499

1248352 1248352
1. Appalti ll.pp. - Riserve - Iscrizione - Onere dell’appaltatore - Modalità e tempi- Momentanea indisponibilità del registro di contabilità - Iscrizione della riserva in documenti contabili equivalenti - Necessità
1. Negli appalti di lavori pubblici l’appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’Amministrazione, ovvero avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti, a qualsiasi titolo, è tenuto, a norma degli artt. 54 e 64, R.D. 1895/350 e dell’art. 26, D.P.R. 1962/1063, e sotto la comminatoria della decadenza, ad iscrivere apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri appositi documenti esponendo, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, nonché a confermare la suddetta riserva all’atto della sottoscrizione del conto finale. Tale onere insorge quando emerga la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi: e quindi anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall’inizio obbiettivamente apprezzabile, secondo criteri di media diligenza e di buona fede dell’interessato, sicché possa ritenersi che questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla parte committente il presumibile maggiore esborso che essa deve prepararsi ad affrontare, salvo poi a precisare l’entità di tale esborso nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale. Detto onere è subordinato dalla legge non alla disponibilità da parte dell’imprenditore del registro di contabilità ovvero all’invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obbiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi; con la conseguenza che non cessa neppure nell’ipotesi di momentanea indisponibilità del registro di contabilità dovendo in tal caso l’imprenditore iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, esemplificativamente individuati dalla giurisprudenza nei verbali di sospensione o di ripresa dei lavori, ovvero in quelli contenenti gli stati di avanzamento o ancora ordini di servizio, salvo poi a riversarla non appena possibile nel registro di contabilità.

1. Conf. Cass. 17 marzo 2009 n. 6443R; 6 novembre 2006 n. 23670 R; 19 maggio 2006 n. 11852;[R=W19MA0611852] 3 marzo 2006 n. 4702 R; 8 settembre 2004 n. 18070 R; 4 settembre 2004 n. 17906 R; 19 marzo 2004 n. 5540 R; 5 gennaio 1976 n. 8.[R=W5GE768] Agli artt. 54 e 64 del Reg. ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350 corrispondono rispettivamente gli artt. 165 e 174 del vigente Reg. ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. A questi ultimi, a loro volta - essendo stato il D.P.R. 99/554 abrogato, con effetto dal 7 giugno 2011, dal nuovo Regolamento LSF, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che entrerà in vigore l’8 giugno 2011 - corrispondono rispettivamente (appunto dall’8 giugno p.v.) gli artt. 190 e 201 del D.P.R. 2010/207.
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 54 e 64; [R=RD25MA95] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 26) [R=DPR106362]

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