Sent. C. Cass. 24/01/1997, n. 746 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 24/01/1997, n. 746

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Obbligo dell'appaltatore di immediata iscrizione - Anche per fatti c.d. continuativi.
1. Nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni od in chiusura del conto finale.

1. Sull'obbligo dell'appaltatore di iscrizione della riserva anche per fatti continuativi ved. Cass. 8 maggio 1992 n. 5494 R, 15 aprile 1992 n. 4563 R, 19 maggio 1989 n. 2395 R, S.U. 4 marzo 1988 n. 2247 R (Gli scavi in roccia «extra-dura» non sono fatti continuativi e per essi occorre formulare riserva ad ogni contabilizzazione), 11 gennaio 1988 n. 68 R, 12 aprile 1986 n. 2599 R

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