Sent. C. Cass. 06/12/2000, n. 15485 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 06/12/2000, n. 15485

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Tempestività - Accertamento - Ex art. 54 Reg. oo.pp. 2. Appalti oo.pp. - Riserve - Tempestività - Valutazione dei fatti cd. .
1. La valutazione della tempestività delle riserve, nei contratti di appalto di opere pubbliche, non si esaurisce in un mero accertamento di fatto rivolto alla individuazione dell'esatto momento in cui l'appaltatore ne ha effettuato l'iscrizione nel registro di contabilità, dovendosi invece stabilire se il momento della iscrizione rientri nell'ambito temporale normativamente stabilito (art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350), e dovendosi pertanto compiere un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina legale. Da ciò consegue che deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., l'impugnazione per nullità di una sentenza arbitrale nel caso di dedotta inosservanza delle regole di diritto in tema di tempestività delle riserve. 2. L'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso con l'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli (onere il quale, ove inosservato, produce la decadenza del diritto a conseguire maggiori compensi) sussiste anche con riguardo ai così detti , consistenti in fatti non immediatamente produttivi di maggiore onerosità. Rispetto a questi ultimi, peraltro, detto onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne l'entità nelle successive registrazioni.

1a. Sull'obbligo dell'appaltatore di iscrizione delle riserve anche per fatti cd. continuativi, ved. Cass. 11 febbraio 2000 n. 1515R (Iscritte le riserve per fatti continuativi, è necessaria la tempestiva quantificazione delle richieste da parte dell'appaltatore), Cass. 24 gennaio 1997 n. 746R.
(Reg. oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54)[R=RD25MA95,A=54] (Reg. oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54)

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