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Sent.C. Stato 10/04/2002, n. 1925

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Richiesta di una determinata documentazione - Non è sostituibile. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Riferimento alle norme nazionali che hanno recepito la Dir. n. 93/37/CEE. 3. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Requisiti - Precipua finalità di garanzia della P.A..
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici, qualora per l'ammissione delle imprese sia richiesta una determinata documentazione al fine di dimostrare il possesso di un preciso requisito, deve ritenersi che il documento prescritto sia l'unico ammesso e quindi non sostituibile. 2. In una gara d'appalto di lavori pubblici, giacché la Dir. CEE 14 giugno 1993 n. 37 è stata recepita dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 e dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, per i requisiti di partecipazione e la documentazione che li dimostra si deve fare riferimento a queste ultime norme nazionali. 3. In una gara d'appalto di lavori pubblici i requisiti di ammissione delle associazioni temporanee di imprese sono stabiliti anzitutto a garanzia dell'Amministrazione appaltante; questa pertanto può preparare bando di gara e/o lettera di invito con clausole più rigide - ma sempre entro limiti ragionevoli e logici - di quelle in genere stabilite nelle gare.

Sul possesso, da parte delle imprese concorrenti a gara d'appalto, dei requisiti richiesti per la loro ammissione, ved. C. Stato V 11 gennaio 2002 n. 130 R (Per la partecipazione ad una gara comprendente opere rientranti in più categorie è sufficiente di regola l'iscrizione all'A.N.C. nella sola categoria prevalente); V 20 dicembre 2001 n. 6331 R (L'Amministrazione può procedere all'esame di lavorazioni, connesse con quelle in appalto, eseguite dalle imprese); Csi 15 novembre 2001 n. 600 R (Per la partecipazione ad una gara per lavori di impianti elettrici occorre l'abilitazione ex artt. 2 e 3 L. 1990 n. 46); C. Stato V 18 ottobre 2001 n. 5517 R (La condanna dell'imprenditore per reato ex art. 677 Cod.pen. non impedisce la sua partecipazione ad una gara); V 2 luglio 2001 n. 3066 R (Sul termine perentorio di 10 giorni per provare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara); VI 18 maggio 2001 n. 2780 (idem) R. 3a. (ATI.1) Sui requisiti per l'ammissione e la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) alle gare d'appalto di lavori pubblici ved. C. Stato VI 11 dicembre 2001 n. 6218 R e V 18 ottobre 2001 n. 5517 R (I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dall'A.T.I. e non dalle singole imprese che la compongono); VI 1° ottobre 2001 n. 5192 R (Le A.T.I. possono essere ammesse alla gara se l'insieme degli importi d'iscrizione sia almeno uguale a quello dell'appalto e possano assumere lavori di importo maggiore - sino ad un quinto - di quello per cui sono iscritte all'albo); VI 11 dicembre 2001 n. 6218 R e V 18 ottobre 2001 n. 5517 R (I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dall'A.T.I. e non dalle singole imprese che la compongono); VI 1° ottobre 2001 n. 5192 R (Le A.T.I. possono essere ammesse alla gara se l'insieme degli importi d'iscrizione sia almeno uguale a quello dell'appalto e possono assumere lavori di importo maggiore - sino ad un quinto - di quello per cui sono iscritte all'albo); V 6 agosto 2001 n. 4230 R. L'impresa mandante di un'A.T.I. deve possedere per intero l'iscrizione richiesta per le opere scorporabili); V 1° agosto 2001 n. 4190 R (La P.A. può richiedere per la partecipazione delle A.T.I. ad una gara requisiti con limiti più severi di quelli legislativi); V 11 giugno 2001 n. 3129 R e V 18 aprile 2001 n. 2336 R e V 3 marzo 2001 n. 1228 R (conformi a VI 1° ottobre 2001 n. 5192). Ved anche nota 1a. a C. Stato V 11 giugno 2001 n. 3129 R.
(Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE; L. 11 febbraio 1994 n.. 109 R; D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34) R.

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