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Sent.C. Stato 01/10/2001, n. 5192

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Requisiti - Importo iscrizione A.N.C. delle imprese nel loro insieme almeno uguale a quello dei lavori.
1. Qualunque sia l'importo della classifica d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori le imprese possono assumere, ai sensi dell'art. 5 della L. 10 febbraio 1962 n. 57, lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritte, aumentato di un quinto; e l'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 ha esteso questa norma alle associazioni temporanee d'imprese senza però che queste possano essere ammesse alla gara se l'importo d'iscrizione nel loro insieme non sia almeno uguale a quello dell'opera in appalto.

Ved. C. Stato V 3 marzo 2001 n. 1228R.
(L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 5[R=L5762,A=5]; D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 23)[R=DLG40691,A=23]

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