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Sent.C. Stato 04/02/2003, n. 560

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Partecipazione di impresa in più di un'ATI oppure in forma individuale e ATI - Divieto ex art. 13, 4°c., L. 94/109 - Diversa regola per i consorzi. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Di imprese fra loro collegate - Criterio di accertamento del collegamento. 3. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Competenza Commissione di gara - Insindacabilità - Limite.
1. Per l'art. 13, 4°c. della L. 94/109 è vietata ai concorrenti a gara d'appalto di lavori pubblici la partecipazione in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10, 1°c., lett. d) ed e) della stessa legge oppure in forma individuale e anche in associazione o consorzio; per la stessa norma i consorzi di cui all'art. 10, 1° c., lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati essi concorrono; ed a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 2. In una gara d'appalto di lavori pubblici le situazioni di imprese collegate (quelle considerate dall'art. 2359 Cod.civ.), con conseguente possibile violazione del principio della par condicio delle imprese concorrenti ed anche di quello della segretezza delle offerte, devono risultare da apposita puntuale prova dell'esistenza di un centro di decisioni o di interessi comuni ovvero tale da fare ritenere plausibile un condizionamento delle rispettive offerte o una reciproca conoscenza. 3. La Commissione di una gara d'appalto di lavori pubblici - che è organo straordinario e temporaneo della amministrazione appaltante - ha la funzione di valutare le offerte presentate dalle imprese concorrenti e individuarne la migliore onde pervenire alla cd. aggiudicazione provvisoria; e tra le fasi di questo procedimento si inserisce la verifica delle offerte sospette di anomalia, la quale, essendo effettuata nell'esercizio di un potere tecnico-discrezionale, si conclude con valutazione insindacabile a meno che vi si configuri irrazionalità o manifesto favoritismo per una delle imprese concorrenti, o illogicità manifesta o errore di fatto o motivazione carente.

Sui requisiti per l'ammissione e la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e dei consorzi alle gare d'appalto di lavori pubblici ved. Csi 11 giugno 2002 n. 311 R (Per l'ammissione di un'A.T.I. alla gara è necessario che la polizza fideiussoria sia intestata a tutte le imprese componenti); C. Stato IV 10 aprile 2002 n. 1925 R e V 1° agosto 2001 n. 4190 R (I requisiti per l'ammissione di un'A.T.I. alla gara sono stabiliti anzitutto a garanzia dell'amministrazione appaltante che può anche richiederli con limiti più severi di quelli in genere stabiliti nelle gare o di quelli legislativi); VI 1° ottobre 2001 n. 5192 R e V 11 giugno 2001 n. 3129 R e V 18 aprile 2001 n. 2336 R e V 3 marzo 2001 n. 1228 R (Le A.T.I. possono essere ammesse alla gara se l'insieme degli importi d'iscrizione sia almeno uguale a quello dell'appalto e possano assumere lavori di importo maggiore - sino ad un quinto - di quello per cui sono iscritte all'albo); VI 11 dicembre 2001 n. 6218 [R=WCS11D016248] e V 18 ottobre 2001 n. 5517 R (I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dall'A.T.I. e non dalle singole imprese che la compongono); VI 1° ottobre 2001 n. 5192 R e V 11 giugno 2001 n. 3129R e V 18 aprile 2001 n. 2336 R V 3 marzo 2001 (Le A.T.I. possono essere ammesse alla gara se l'insieme degli importi d'iscrizione sia almeno uguale a quello dell'appalto e possono assumere lavori di importo maggiore - sino ad un quinto - di quello per cui sono iscritte all'albo); V 6 agosto 2001 n. 4230 R (L'impresa mandante di un'A.T.I. deve possedere per intero l'iscrizione richiesta per le opere scorporabili); IV 28 ottobre 1999 n. 1639 R (Il requisito della anzianità d'esperienza richiesto per l'ammissione delle A.T.I. a gare d'appalto non può essere frazionato fra le imprese associate ma deve invece essere integralmente posseduto da almeno una delle stesse imprese); VI 1° dicembre 1998 n. 1397 R (Percentuali minime stabilite dal bando per i requisiti finanziari e tecnici; fattispecie per A.T.I. costituita da 2 imprese); V 24 novembre 1997 n. 1367 R e V 20 maggio 1992 n. 442 R (I requisiti per la partecipazione a gara d'appalto devono essere posseduti dall'A.T.I. e non dalle singole imprese componenti); VI 19 maggio 1994 n. 811 [R=WCS19MA94811] (I requisiti di ammissione ad appalto concorso per un Consorzio che vi partecipi in raggruppamento con altre imprese, devono essere verificati per ciascuna delle imprese consorziate). Ved. C. Stato V 1° luglio 2002 n. 3601, R Ved. C. Stato IV 4 giugno 2002 n. 2277, R
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, 1°c., lett. b), c), d), e) ed art. 13, 4°c.] R (Cost. artt. 41 e 97; Cod.civ. art. 2359)

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