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Sent.C. Cass. 04/04/2001, n. 4986

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1. Geometri - Giudizio disciplinare - Ricorso al Consiglio nazionale - Omessa notificazione al Procuratore della Repubblica - Conseguenze.
1. Il ricorso per cassazione, avverso le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare, deve essere notificato, oltre che al Collegio professionale locale, che ha adottato il provvedimento impugnato, anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede detto Collegio professionale, in qualità di necessario contraddittore; pertanto, ove il ricorrente non abbia provveduto a tale ulteriore notificazione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, e poi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, quando nessuna delle parti vi abbia ottemperato nel termine all'uopo assegnato, ovvero quando l'integrazione sia stata bensì fatta, ma attraverso una notificazione di cui il giudice abbia dichiarato la nullità, allorché ne sia mancata la rinnovazione nel termine a tale scopo fissato.

1a. I procedimenti disciplinari per i geometri sono regolati dagli artt. 11 e 15 del «Regolamento per la professione di geometra» R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (che venne emanato qualche anno dopo il «Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto» RD. 23 ottobre 1925 n. 2537, i cui artt. 8, 9, 10 e 17 corrispondono all'anzidetto art. 15, ma limitatamente alle questioni riguardanti le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione all'albo professionale) appresso riportati. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 Art. 11 - Le pene disciplinari che il Collegio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; d) la cancellazione dall'albo. L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Consiglio (del Collegio). La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. Omissis (perché la norma non è più efficace). Art. 15 - Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunciano i provvedimenti disciplinari ivi indicati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei geometri. Contro le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere [Ndr - Il ricorso può essere proposto anche per violazione di legge, come ha stabilito la Cass. S.U. 10 aprile 1978 n. 1657[R=W10A781657], considerato che la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 15 va inquadrata anche nello schema dell'art. 11 Cost. (La Corte suprema si è così pronunciata riferendosi all'art. 15, ultimo comma, del Regolamento per la professione di geometra R.D. 11 febbraio 1929 n. 274)]. 2. Si è pronunciata in materia la Corte di cassazione, quasi sempre a sezioni unite, con le seguenti sentenze. Cass. S.U. 25 maggio 1998 n. 5204R e S.U. 27 maggio 1993 n. 5951R (La notifica, per mezzo del servizio postale, del ricorso al Consiglio nazionale dei geometri avverso provvedimento del Consiglio di un collegio provinciale si perfeziona, ai sensi dell'art. 149 Cod.proc.civ., con la consegna del plico al Consiglio nazionale attestata dalla ricevuta di ritorno); Cass. S.U. 26 maggio 1997 n. 4672R (Non sussiste un potere discrezionale del Consiglio dell'ordine dei geometri di applicare la sospensione dall'albo non già come sanzione, ai sensi dell'art. 11 RD. 11 febbraio 1929 n. 274, ma come misura cautelare al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 13); Cass. S.U. 3 giugno 1993 n. 6175R (Il ricorso al Consiglio nazionale dei geometri, contro il provvedimento del Consiglio direttivo di un Collegio provinciale che con un'unica delibera abbia disposto la cancellazione dall'albo di più professionisti ravvisandone la medesima situazione d'incompatibilità, può da questi essere proposto con un unico atto); Cass. S.U. 11 febbraio 1993 n. 1727R (La non pubblicità delle udienze, espressamente prescritta dall'art. 8 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri - DM. 15 febbraio 1949 - non è in contrasto con norme costituzionali); Cass. S.U. 9 dicembre 1992 n. 13003R e S.U. 13 febbraio 1992 n. 1720R e S.U. 13 luglio 1990 n. 7277R e S.U. 21 giugno 1990 n. 6243R e S.U. 12 giugno 1990 n. 5718[R=W12G905718] e S.U. 9 marzo 1990 n. 1926R (È legittima la disposizione regolamentare dell'art. 9 D.M 15 febbraio 1949 la quale, per le pronunzie del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, richiede la sottoscrizione del Presidente e del segretario ma non anche dell'estensore (come invece prescritto dall'art. 132 Cod.proc.civ. per le sentenze del giudice ordinario); Cass. S.U. 29 ottobre 1992 n. 11780R (1. Per la contestazione dell'addebito disciplinare al geometra ex art. 12, 3° c., R.D. 1929/274 non occorre una particolareggiata esposizione dei fatti essendo sufficiente che con la lettura dell'imputazione l'incolpato sia messo in grado di difendersi efficacemente - 2. Il Collegio dei geometri al quale il Sindaco abbia segnalato, ai sensi dell'art. 6 L. 28 febbraio 1985 n. 47 che un iscritto è incorso in violazione della disciplina urbanistica, è tenuto ad effettuare una propria autonoma valutazione dell'illecito, ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare); Cass. S.U. 13 febbraio 1992 n. 1721R (Il ricorso al Consiglio nazionale di geometri proposto da un Collegio provinciale di geometri contro la decisione di altro Collegio provinciale è inammissibile); Cass. S.U. 6 dicembre 1991 n. 13170R e (per la massima 2) S.U. 12 novembre 1990 n. 10894R (1. Nel procedimento che segue al ricorso al Consiglio nazionale dei geometri la non pubblicità delle sedute non viola il diritto di difesa - 2. Il Consiglio nazionale dei geometri nel decidere su ricorso conseguente a provvedimento disciplinare del Consiglio di un Collegio provinciale può rimuovere o mantenere il provvedimento impugnato ma non può rinnovare le valutazioni effettuate dal detto Consiglio ed imporre una sanzione più grave); Cass. S.U. 24 aprile 1991 n. 4506R (Contro le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri è ammesso ricorso alla Cassazione a sezioni unite per eccesso, e non per sviamento, di potere); Cass. S.U. 29 dicembre 1990 n. 12219R (Il ricorso per Cassazione S.U. contro la decisione del Consiglio nazionale dei geometri è proponibile solo da chi sia stato parte nel procedimento concluso con detta decisione); Cass. 22 giugno 1990 n. 6309[R=W22G906309] (In tema di sanzioni disciplinari a carico di geometri, la norma del comma 2, dell'art. 12 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - a termine della quale il presidente del Collegio dei geometri, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo aver inteso l'incolpato, riferisce al Collegio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare - regola una attività istruttoria anteriore all'apertura del procedimento, nella quale, pertanto, procedendosi alla semplice audizione anziché ad un interrogatorio in senso tecnico dell'«incolpato», tale audizione non esige la preventiva contestazione degli addebiti né soggiace a particolari regole procedimentali); Cass. S.U. 18 febbraio 1989 n. 957R (Il Consiglio nazionale dei geometri al quale si sia ricorso contro provvedimento disciplinare del Consiglio del Collegio provinciale, qualora escluda la sussistenza del fatto addebitato per il quale è stata inflitta la sanzione, deve limitarsi a rimuovere quel provvedimento, senza alcuna facoltà di sostituirsi all'organo amministrativo titolare del potere disciplinare, né quindi di ravvisare un'infrazione, ancorché meno grave, applicando la relativa pena, per un fatto diverso da quello ritenuto dal Consiglio provinciale sottoposto al suo esame); Cass. S.U. 29 novembre 1988 n. 6465R (L'istruttoria preliminare, che precede l'audizione dell'incolpato e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di un geometra, può essere legittimamente svolta, anziché dal Presidente del Consiglio di un Collegio provinciale dei geometri, da un Consigliere da esso delegato); Cass. S.U. 3 febbraio 1988 n. 1066R (Il ricorso per Cassazione S.U. contro le pronunce del Consiglio nazionale dei geometri deve essere proposto, ai sensi dell'art. 327 Cod.proc.civ., entro un anno dalla data del loro deposito in segreteria).
(R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 15)R

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