Sent.C. Cass. 13/02/1992, n. 1720 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP1354

Sent.C. Cass. 13/02/1992, n. 1720

44548 44548
1. Geometra - Consiglio nazionale - Decisione sottoscritta solo dal Presidente e dal Segretario - Deposito successivo alla scadenza del mandato del Consiglio - Validità.
1. La decisione del Consiglio nazionale dei geometri che costituisce un organo di giurisdizione speciale, non è inficiata da alcuna nullità ove sottoscritta solo dal Presidente e dal Segretario e depositata successivamente alla scadenza del mandato del Consiglio stesso, attesa la legittimità dell'art. 9 del regolamento di cui al D.M. 15 febbraio 1949, il quale non esige che detta decisione sia sottoscritta anche dall'estensore e dagli altri componenti del Collegio e tenuto conto che la sussistenza del potere giurisdizionale del giudice va verificata riguardo alla data della pronuncia della decisione, essendo rilevante la cessazione dalle funzioni intervenuta successivamente a tale data.

1. Ved. Cass. S.U. 13 luglio 1990 n. 7277 R, S.U. 21 giugno 1990 n. 6243R, S. U. 12 giugno 1990 n. 5718 [R=W12G905718] e S. U. 9 marzo 1990 n. 1926 R, (Secondo queste sentenze nelle pronuncia del Consiglio nazionale dei geometri è necessaria e sufficiente la firma del Presidente e del Segretario, mentre non occorre quella dell'Estensore). Le decisioni di questa sentenza sono valide anche per gli ingegneri, gli architetti, i periti industriali ed i dottori agronomi e forestali poiché per essi e per i geometri la normativa sull'argomento in questione è identica. Ved. art. 9 dei DD.MM. 1° ottobre 1948 (ingegneri), 10 novembre 1948 (architetti), 15 febbraio 1949 (geometri), il ottobre 1948 (periti industriali) e 16 maggio 1949 (dottori agronomi e forestali) il quale dispone: «La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario».
D.M. 15 febbraio 1949, art. 9

Dalla redazione