Sent.C. Cass. 29/11/1988, n. 6465 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 29/11/1988, n. 6465

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1. Geometri - Giudizi disciplinari - Istruttoria preliminare - Atti relativi svolti da un consigliere delegato dal presidente del consiglio del collegio professionale - Legittimità. 2. Geometri - Giudizi disciplinari - Decisione del Consiglio nazionale geometri - Ricorso per Cassazione - Contenuto - Requisiti. 3. Geometri - Giudizi disciplinari - Decisione del Consiglio nazionale geometri - Ricorso per Cassazione - Ammissibile per incompetenza o eccesso di potere o violazione di legge.
1. In tema di procedimento disciplinare a carico di geometri, e con riguardo all'istruttoria preliminare che precede l'audizione dell'incolpato e l'eventuale apertura del procedimento stesso (art. 12, 1° e 2° c., R.D. 11 febbraio 1929 n. 274), la circostanza che i relativi atti siano svolti, anziché dal Presidente del Consiglio del Collegio professionale provinciale, da un Consigliere delegato dal Presidente, non spiega effetti invalidanti, poiché detta delega non è espressamente vietata e perché comunque non si determina alcun pregiudizio del diritto di difesa. 2. La ratio della norma di cui all'art. 366 n. 4 C.p.c. sta nell'esigenza che il ricorso per Cassazione consenta l'immediata e precisa individuazione delle questioni da risolvere; questa finalità non si ottiene mediante il mero richiamo ad atti difensivi del giudizio di merito senza l'indicazione, neppure sommaria, del loro contenuto, ma viene raggiunta se il contenuto di tali atti è materialmente trascritto nel ricorso ed è quindi immediatamente e direttamente percepibile dal giudice di Cassazione ( M.d.r.). 3. Il Consiglio nazionale dei geometri, in materia di iscrizione nell'albo professionale e disciplinare, è giudice speciale, la cui giurisdizione esclusiva di legittimità e di merito si svolge in unico grado e la cui sentenza è impugnabile, con ricorso per Cassazione, oltre che per incompetenza o eccesso di potere ai sensi dell'art. 15, u.c., del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, anche per violazione di legge, ex art. 111, 2° c., Cost.; cioè per qualsiasi violazione di legge formale e sostanziale, ivi compreso, stante anche il disposto dell'art. 111, 1° c., Cost., il difetto di motivazione (M.d.r.).

1. Il regolamento per la professione di geometra R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 stabilisce, nell'art. 12, 1° e 2° c., che (1° c.) « L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa di uno o più membri » e che (2° c.) « Il presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo avere inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare »). 2. Art. 366, n. 4 C.p.c.: « Il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: .... 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano ». La ratio di questa norma è quella indicata nella massima, per giurisprudenza costante (ved., fra le altre, Cass. 27 aprile 1983 n. 4062)[R=W27A834062]. 3. Il principio sulla possibilità del ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri, oltre che per incompetenza od eccesso di potere, anche per violazione di legge ex art. 111, 2° c., Cost., già enunciato dalla Cass. S.U. 10 aprile 1978 n. 1657[R=W10A781657] - e precisamente, anche per qualsiasi violazione di legge formale e sostanziale (ivi compreso, stante anche il disposto dell'art. 111, 1° c. della Costituzione, il difetto di motivazione) come ora stabilito dalla Cass. S.U. 29 novembre 1988 n. 6465 - vale anche per le decisioni dei Consigli nazionali degli ingegneri ed architetti, dei dottori agronomi e forestali e dei periti industriali, giacché anche per questi professionisti il regolamento professionale contiene - rispettivamente nell'art. 17 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, nell'art. 15, u.c., R.D. 25 novembre 1929 n. 2248 e nell'art. 15, u.c., R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 - disposizione identica a quella dell'art. 15, u.c., R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, artt. 12 e 15R C.p.c. art. 366 n. 4

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