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Sent.C. Cass. 18/02/1989, n. 957

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1. Geometri - Provvedimento disciplinare del Consiglio provinciale - Ricorso al Consiglio nazionale - Decisione di questo che escluda il fatto addebitato - Rimozione del provvedimento impugnato - Necessità - Irrogazione di sanzione per fatto diverso - Esclusione.
1. Il ricorso al Consiglio nazionale dei geometri, contro provvedimento del Consiglio provinciale irrogativo di sanzione disciplinare, introduce un procedimento giurisdizionale, avente ad oggetto il controllo sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto amministrativo impugnato; ne consegue che detto Consiglio nazionale, ove escluda la sussistenza del fatto addebitato per il quale è stata inflitta la sanzione, deve limitarsi a rimuovere quel provvedimento, senza alcuna facoltà di sostituirsi all'organo amministrativo titolare del potere disciplinare, né quindi di ravvisare un'infrazione, ancorché meno grave, applicando la relativa pena, per un fatto diverso da quello ritenuto dal Consiglio provinciale e ritualmente sottoposto al suo esame.

1. Ved. Cass. S.U. 21 febbraio 1976 n. 575,[R=W21F76575] S.U. 3 febbraio 1972 n. 262[R=W3F72262] (Natura giurisdizionale delle decisioni del Consiglio nazionale geometri). L'art. 15 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, Regolamento per la professione di geometra, stabilisce: 1° c. - « Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'articolo 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunciano i provvedimenti disciplinari ivi indicati ». - 2° c. - « Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei geometri ». - 3° c. - « Contro la decisione del Consiglio nazionale dei geometri è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere ». Alla fine del 3° comma devono poi intendersi aggiunte le parole « o per violazione di legge »: la Cass. S.U. 10 aprile 1978 n. 1657[R=W10A781657] ha infatti deciso che il ricorso suddetto può essere appunto proposto anche per violazione di legge, considerato che la disposizione del 3° comma dell'art. 15 va inquadrata anche nello schema dell'art. 111 della Costituzione (1° c. « Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati » - 2° c. « Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra » - 3° c. « Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione ». L'ammissibilità del ricorso suddetto anche per violazione di legge, oltre che per incompetenza od eccesso di potere, deve intendersi estesa pure alla disposizione - identica a quella dell'art. 15 del R.D. 1929 n. 274 sopra citato - relativa agli ingegneri ed architetti, ai dottori agronomi e forestali ed ai periti industriali, di cui rispettivamente all'art. 17 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, all'art. 15, u.c., R.D. 25 novembre 1929 n. 2248 ed all'art. 15, u.c., R.D. 11 febbraio 1929 n. 275.
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 15

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