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Sent.C. Cass. 03/02/1988, n. 1066

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1. Geometri - Decisioni del consiglio nazionale - Termine di 1 anno per l'impugnazione - Decorrenza dal deposito in segreteria.
1. Il termine annuale d'impugnazione, previsto dall'art. 327 C.p.c., trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione contro le pronunce del Consiglio nazionale dei geometri e decorre dalla data del loro deposito in segreteria, il quale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento approvato con D.M. 15 febbraio 1949, ne determina la pubblicazione.

1. Sul termine d'impugnazione ex art. 327 C.p.c. ( « Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 ») ved. Cass. 24 gennaio 1986 n. 453 [R=W24GE86453]( « L'impugnazione proposta entro l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, più il periodo risultante dalla sospensione durante il periodo feriale, costituisce impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 C.p.c., e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal 1° c. dell'art. 330 C.p.c., non personalmente alla parte, come previsto dal 3° c. di tale ultima norma per il diverso caso d'impugnazione oltre il suddetto termine (se ancora ammessa) »
C.p.c. art. 327; D.M. 15 febbraio 1949

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