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Sent.C. Cass. 13/02/1992, n. 1721

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1. Geometri - Consiglio nazionale - Ricorso proposto da Consiglio provinciale contro decisione di altro Consiglio provinciale - Inammissibilità - Conseguenze. 2. Geometra - Titolare di pensione di inabilità - Cancellazione dall'albo - Questione sulla reiscrizione in assenza di abilitazione - Interpretazione art. 4 L. 1982 n. 773 e art. 2 L. 1985 n. 75 - Contrasto con art. 3 Cost. - Insussistenza.
1. Il ricorso al Consiglio nazionale dei geometri proposto da un Collegio provinciale (di geometri) contro la decisione di altro Collegio provinciale è inammissibile, potendo le decisioni di tali Collegi essere impugnate, sulla base di specifici presupposti, solo dal Pubblico ministero o dagli interessati; ne consegue la cessazione senza rinvio della decisione del Consiglio nazionale che abbia esaminato il ricorso predetto senza rilevarne l'inammissibilità. 2. L'assunto che l'art. 4 L. 20 ottobre 1982 n. 773 impone la cancellazione dall'albo dei geometri solo con riguardo a professionista che abbia ottenuto la pensione d'inabilità a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, senza ammettere rilievo al godimento di pensione a carico di un Ente diverso (nella specie, E.N.P.A.LA. ), e che il conseguimento dell'abilitazione professionale sia richiesto, ai sensi dell'art. 2 L. 7 marzo 1985 n. 75, ai fini della prima iscrizione all'albo, e non anche ai fini della reiscrizione del geometra cancellato dall'albo dopo aver svolto attività professionale per un determinato periodo, non autorizza fondati sospetti d'illegittimità costituzionale delle predette norme in relazione al principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., stante la diversità e la non equiparabilità delle situazioni poste a confronto.

1. Sui ricorsi al Consiglio nazionale dei geometri contro i provvedimenti dei Collegi provinciali dei geometri ved. Cass. S.U. 6 dicembre 1991 n. 13170 R S.U. 12 novembre 1990 n. 10894R, S.U. 18 febbraio 1989 n. 957 R, S.U. 3 febbraio 1988 n. 1064 R 2. Ved. C. Cost. 19 dicembre 1986 n. 284 R (A infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, u.c. L. 8 agosto 1977 n. 583 nella parte in cui esclude l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa di previdenza ed assistenza per i geometri che siano già iscritti a forme obbligatorie di previdenza).
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, D.M. 15 febbraio 1949, L. 20 ottobre 1982 n. 773, L. 7 marzo 1985 n. 75 Cost. art. 3; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274; D.M. 15 febbraio 1949; L. 20 ottobre 1982 n. 773, art. 4R; L. 7 marzo 1985 n. 75, art. 2R

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