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Sent.C. Cass. 09/12/1992, n. 13003

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1. Geometra Consiglio nazionale - Decisioni in materia disciplinare e di iscrizione all'albo - Sottoscrizione del presidente e del segretario - Sufficienza - Art. 9 D.M. 15 febbraio 1949 - Legittimità 2. Geometra - Dipendente provinciale - Docenza presso scuola secondaria Statale - Esercizio di attività professionale - Compatibilità - Iscrizione all'albo - Ammissibilità.
1. La disposizione regolamentare dell'art 9 D.M. 15 febbraio 1949, la quale, per le pronunzie del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, richiede la sottoscrizione del Presidente e del segretario ma non anche dell'estensore (come invece prescritto dall'art. 132 C.p.c. per le sentenze del giudice ordinario), non è illegittima, atteso che la disposizione medesima, compatibile con la natura giurisdizionale di dette pronunzie e con l'assoggettamento del relativo procedimento alle regole del processo civile, si conforma ad analoghi principi fissati, con norme di legge, per il funzionamento dei Consigli di altri Ordini professionali (come, in tema di ordinamento della professione di avvocato e procuratore, l'art. 64 R.D. 23 gennaio 1934 n. 37). 2. Nei confronti di dipendente di Amministrazione provinciale che svolga attività di docente presso scuole secondarie statali non sussiste incompatibilità assoluta con l'esercizio della professione a norma dell'art. 241 3° c., R.D. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto in ragione della suddetta attività trovano applicazione anche per detto dipendente gli artt. 92, 6° c., e 118 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (rientranti nei limiti della delega conferita con L. 30 luglio 1973 n. 477 e quindi manifestamente non in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.), i quali, nel concorso di determinate condizioni, consentono al personale docente nelle scuole statali l'esercizio della libera professione; per tanto, a tale dipendente non può essere negata l'iscrizione all'albo dei geometri ai sensi dell'art. 7, 21 c., R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, né, quando a ciò sia stato autorizzato dal Capo dell'istituto scolastico, l'esercizio della professione.

1. Sulla validità della decisione del Consiglio nazionale dei geometri sottoscritta dal solo Presidente e dal Segretario, ved. Cass. 13 febbraio 1992 n. 1720 R , S. U. 13 luglio 1990 n. 7277 R, S. U. 12 giugno 1990 n. 5718 [R=W12G905718], S. U. 9 marzo 1990 n. 1926R 2. Sull'attività professionale di geometra pubblico dipendente ved. C. Stato IV 13 novembre 1992 n. 955 [R=W13N92955] e V 31 ottobre 1992 n. 1140 [R=W31O921140], Cass. S. U. 15 giugno 1992 n. 7302 R e n. 7300 R I. a quest'ultima, S.U. 19 maggio 1992 n. 5992 R, 8 gennaio 1992 n. 116 [R=W8GE92119], Cass. 1990 n. 7277 (La pronuncia del Consiglio nazionale dei geometri, in materia d'iscrizione dell'albo professionale, deve essere sottoscritta dal presidente e dal segretario). Ved. anche nota 1. e 2. a C. Stato V 31 ottobre 1992 n. 1140.[R=W31O921140]
C.p.c. art. 132 ; R.D. 23 gennaio 1934 n. 37, art. 64; D.M. 15 febbraio 1949. Cost. artt. 76 e 77; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7 ; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241; L. 30 luglio 1973 n. 477; D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, artt. 92 e 118

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