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Sent.C. Cass. 14/01/2002, n. 359

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1. Geometri - Giudizi disciplinari - Delibera del Consiglio del Collegio provinciale - Ricorso al Consiglio nazionale - Termine di 30 giorni dalla notificazione - Individuazione.
1. Le formalità previste per la notifica di cui all'art. 140 Cod.proc.civ. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano al loro integrale adempimento l'efficacia giuridica della notifica stessa; dal compimento di tutti e tre gli atti indicati decorre pertanto il termine di trenta giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 15, c. 2, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 per impugnare, dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, la delibera del Collegio provinciale irrogativa di sanzione disciplinare.

Sui giudizi disciplinari per i geometri ved. Cass. 4 aprile 2001 n. 4986R.
(Cod.proc.civ. art. 140; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 15, comma 2)R

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