Sent.C. Cass. 09/03/1990, n. 1926 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 09/03/1990, n. 1926

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1. Geometra - Iscrizione all'albo e giudizi disciplinari - Pronunce del Consiglio nazionale - Sottoscrizione del Presidente e del Segretario - Sufficienza - Omessa sottoscrizione dell'estensore - Irrilevanza - Art. 9 D.M. 15 febbraio 1949 - Legittimità. 2. Geometra - Dipendente provinciale - Docenza presso scuole secondarie statali - Iscrizione all'albo - Ammissibilità - Condizioni.
1. Con riguardo alle pronunce del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, la disposizione regolamentare dell'art. 9 D.M. 15 febbraio 1949, la quale richiede la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, non anche dell'estensore (come invece prescritto per le sentenze del giudice ordinario dall'art. 132 3° c. C.p.c.), non è illegittima, considerando che la disposizione medesima, compatibile con la natura giurisdizionale di dette pronunce e l'assoggettamento del relativo procedimento alle regole del processo civile, si conforma ad analoghi principi, fissati, con norme di legge, per il funzionamento dei Consigli di altri ordini professionali (quale l'art. 64 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore). 2. Nei confronti del dipendente di Amministrazione provinciale che svolga attività di docente presso scuole secondarie statali, non sussiste incompatibilità assoluta con l'esercizio di professione, a norma dell'art. 241 3° c. T.U. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto in ragione della suddetta attività trovano applicazione gli artt. 92 6° c. e 118 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (osservanti della delega conferita con l'art. 1 L. 30 luglio 1973 n. 477 e quindi manifestamente non in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.), i quali consentono, nel concorso di determinate condizioni, al personale docente delle scuole statali l'esercizio professionale; pertanto, al suddetto dipendente non può essere negata l'iscrizione all'albo dei geometri, ai sensi dell'art. 7 2° c. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, quando sia stato autorizzato all'esercizio della relativa professione da parte del Capo dell'istituto.


C.p.c. art. 132, 3° c; R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, art. 64; D.M. 15 febbraio 1949, art. 9 Cost. artt. 76 e 77; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7, 2° cR.; T.U. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241 3° c.; L. 30 luglio 1973 n. 477, art. 1;[R=L47773] D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, artt. 92 6° c. e 118

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