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Sent. C. Cass. S.U. civ. 26/05/1997, n. 4672

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Geometri - Giudizio disciplinare - Sospensione dall'albo - Potere discrezionale del Consiglio del collegio per ipotesi non previste dall'art. 13 R.D. 1929 n. 274 - Insussistenza.

Non sussiste un potere discrezionale del Consiglio dell'ordine dei geometri di applicare la sospensione dall'albo non già come sanzione, ai sensi dell'art. 11 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, ma come misura cautelare al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 13.

Sulla differibilità della deliberazione del Consiglio dell'ordine di ingegneri o di architetti per un provvedimento disciplinare, ved. Cass. S.U. 4 luglio 1989, n. 3196; Cass. S.U. 18 aprile 1988 n. 3044. La sospensione del geometra dall'albo è prevista dal relativo ordinamento professionale R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, all'art. 11 (per un tempo non maggiore di sei mesi, come pena disciplinare per abusi o mancanze commessi nell'esercizio della professione) e all'art. 13 (nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione).

Dalla redazione