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Sent.C. Cass. 04/02/1998, n. 1126

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi dovuti - Patti in deroga o contrari - Nullità.
1. L'art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741, secondo cui sono nulli i patti in contrario od in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, non opera solo nei confronti delle pattuizioni che pongono a carico dell'appaltatore l'osservanza di particolari modalità o di termini dilatori per far valere la propria pretesa creditoria, ma anche di quelle che, più radicalmente, comportano la rinuncia preventiva ad ogni ristoro per i ritardi nei pagamenti dovuti.

1a. Sui ritardati pagamenti all'appaltatore di opera pubblica e sui conseguenti interessi di mora ex artt. 35 e 36 Cap. gen. oo.pp. ved. Cass. 9 luglio 1997 n. 6208 R; Cass. 20 gennaio 1997 n. 457[R=W20GE97457] (Esclusione di maggior compenso con determinazione giudiziale in aggiunta agli interessi di mora ex artt. 35 e 36 Cap. gen.) ; Cass. 28 novembre 1995 n. 12307 R (Gli artt. 35 e 36 Cap. gen. non si applicano al ritardato pagamento di revisione prezzi) ; Cass. 14 aprile 1994 n. 3503 R(Responsabilità contrattuale P.A. ex art. 35 Cap. gen.) ; C. Conti, Stato 11 settembre 1992 n. 52 R(Interessi ex art. 35 Cap. gen. per ritardato pagamento di acconti in corso d'opera - Interpretazione di Data di emissione della spesa) ; Cass. 12 settembre 1991 n. 9555 R(Ritardato pagamento degli interessi dovuti per i ritardati pagamenti ex artt. 35 e 36 Cap. gen. - Liquidazione ex art. 1224 Cod. civ.); Cass. 19 marzo 1991 n. 2933 R (Interpretazione degli artt. da 33 a 37 Cap. gen.) ; C. Conti, Stato 22 febbraio 1991 n. 17 R; Cass. 29 novembre 1990 n. 11518R (Ritardato pagamento della rata di saldo in appalto Cassa Mezzogiorno - Interessi ex art. 36 Cap. gen.) ; Cass. S.U. 4 marzo 1988 n. 2247R (Applicabilità dell'art. 1224, 2° c., Cod. civ. e non dell'art. 35 Cap. gen. in caso di ritardato pagamento per colpa dell'amministrazione); Cass. 2 marzo 1988 n. 2203 R(Applicabilità degli artt. 35 e 36 Cap. gen. solo per ritardato pagamento di acconti e saldo del prezzo contrattuale); Cass. 8 ottobre 1987 n. 7503R (La norma sugli interessi moratori comprensivi del risarcimento del danno ex art. 35 Cap. gen. non è stata derogata dall'art. 41 L. 1981 n. 741) Cass. 25 luglio 1986 n. 4756R (Eventuale maggior danno ex art. 1224 Cod. civ. in aggiunta agli interessi moratori ex artt. 35 e 36 cap. gen.)
L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4[R=L74181,A=4].

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