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Sent. C. Cass. civ. 25/07/1986, n. 4756

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora ex artt. 35 e 36 Capitolato generale - Eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c.

1. Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia predeterminata misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente al pagamento dell'acconto e del saldo del prezzo contrattuale e non sono analogicamente od estensivamente applicabili ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento. Pertanto, nel caso di inadempimento dell'obbligo dell'amministrazione appaltante per il pagamento dell'importo per varianti eseguite dall'appaltatore, ove sia stato giudizialmente accertato che sono ad essa addebitabili, sono dovuti, oltre gli interessi legali, il risarcimento degli ulteriori danni compresi quelli dipendenti da svalutazione monetaria secondo le regole ordinarie ex art. 1224 Cod. civ. soltanto ove specificati e provati.

1. Ved., sulla seconda parte: Cass. 6 aprile 1982 n. 2102; Cass. 4 gennaio 1978 n. 21.

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