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Sent.C. Cass. 17/06/1998, n. 6043

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora - Rinunzia dell'appaltatore in forza di clausola contrattuale predisposta dalla P.A. - Clausola onerosa - Configurabilità. 2. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora - Previsione in capitolato generale o in contratto.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi (qualificati come “moratori” dal secondo al terzo comma dell'art. 35 del D.P.R. n. 1063 del 1962, nonché dall'art. 4 della legge 741/1981) dovuti all'appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, 2° c., C.c. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità contrattuale della P.A. appaltante (la cui colpa nel ritardo costituisce presupposto per la nascita dell'obbligo della corresponsione dei menzionati interessi). Sicché, la clausola predisposta da quest'ultima e non oggetto di specifica contrattazione, con la quale l'appaltatore rinunzi al diritto agli interessi in caso di ritardato pagamento, costituisce condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell'amministrazione e, come tale, soggetta alla disciplina dell'art. 1341 Cod. civ. 2. In tema di esecuzione di opere pubbliche, la disposizione dell'art. 4 della L. n. 741 del 1981 si collega strettamente al fatto che gli interessi siano previsti nel capitolato o nel contratto, mentre si rileva del tutto ininfluente in relazione alle ipotesi in cui l'obbligazione degli interessi non solo non sia prevista da alcuna delle menzionate fonti, ma sia, addirittura, esclusa dal contratto intervenuto tra le parti.

1. e 2. Art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741 - (1° c.) L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di Capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve. (2° c.) Il termine di novanta giorni previsto negli artt. 35, 1° e 2° comma, e 36, 3° comma, del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, è ridotto a sessanta giorni. (3° c.) Sono nulli i patti in contrario o in deroga”. 1a. e 2a. Ved. nota 1a. a Cass. 4 febbraio 1998 n. 1126R
Cod. civ. artt. 1224, 2° c., e 1341; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1067, art. 35; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4[R=L74181,A=4]

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