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Sent.C. Cass. 14/04/1994, n. 3503

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1. Appalti oo.pp. - Corrispettivo - Ritardi nei pagamenti - Responsabilità contrattuale della P.A. ex art. 35 Capitolato generale - Ulteriori danni da svalutazione - Esclusione.
1. In tema di appalto di opere pubbliche e con riguardo alla responsabilità contrattuale dell'Amministrazione appaltante per il ritardo nei pagamenti, l'art. 35 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (al quale espressamente rinvia il successivo art. 36) detta, sia riguardo alla configurazione della mora ed al relativo termine iniziale, sia riguardo alla determinazione del danno da risarcire, una disciplina speciale, in forza della quale è esclusa la risarcibilità, nelle ipotesi ivi espressamente contemplate (ritardi nei pagamenti degli acconti o delle rate di saldo), di danni ulteriori, quali quelli dipendenti dalla valutazione monetaria, non potendosi ragionevolmente attribuire altro significato al terzo comma dell'art. 35 cit., secondo il quale "tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° c., C.c.".


C.c. art. 1224, 2° c. ; Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36 [R=DPR106362,A=35]; D.M. 27 gennaio 1983 ; D.M. 22 dicembre 1983

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