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Sent.C. Cass. 06/02/1999, n. 1043

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interventi ex artt. 35 e 36 Cap. gen. - Dovuti alla scadenza - Anche se di difficile computo.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 1962 n. 1063 costituiscono una particolare forma di tipizzazione normativa degli interessi innovatori previsti dall'art. 1224 Cod. civ. e sono pertanto dovuti dal giorno della mora che, per espressa statuizione normativa, si verifica, senza bisogno di diffida, alla scadenza del termine previsto dai citati articoli, a nulla rilevando che, atteso il carattere accessorio degli interessi, mancherebbero, fino alla delibera di corresponsione del saldo, i parametri necessari al conteggio, atteso che la difficoltà (ma non impossibilità) di conteggio degli interessi costituisce un ostacolo materiale e non giuridico e non può impedire, pertanto, di far valere il relativo diritto.

1a. (NF-PM RIPM.1-1) - Sui ritardati pagamenti all'appaltatore di opera pubblica e sui conseguenti interessi di mora ex artt. 35 e 36 Cap. gen. oo.pp. ved. Cass. 17 giugno 1998 n. 6043R (1. La clausola contrattuale predisposta dalla P.A. in forza della quale l'appaltatore rinunzia agli interessi di mora è clausola onerosa ex art. 1341 Cod. civ. 2. Sulla disposizione dell'art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181], secondo la quale sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche); Cass. 4 febbraio 1998 n. 1126R (Sulla nullità dei patti in deroga o contrari ex art. 4 L. 1981/741) e relativa nota 1a.
(Cod. civ. art. 1224: Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36)[R=DPR106362,A=35]

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